Il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto, previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 122, non incide – ai fini Irpef - sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (5,29 euro giornaliero ovvero, per i buoni elettronici, 7 euro), previsti dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR.
Così si pronuncia l’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, avente per oggetto il “Trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato dei buoni oltre il limite di otto”.
Pertanto, secondo l’Agenzia, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente (e assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dall’articolo 51, comma 2, lettera c, Tuir, a prescindere dal numero di buoni utilizzati.
Ciò vuol dire che il limite giornaliero di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto – 5,29 euro per i buoni cartacei e 7 euro per quelli elettronici (articolo 51 del Tuir) – deve essere inteso con riferimento al valore facciale dei buoni erogati, a prescindere dal numero dei buoni utilizzati contestualmente dal lavoratore, anche se superiore a otto.
Pertanto, ai fini fiscali, ciò che conta è la corretta erogazione dei buoni pasto, non il loro utilizzo.
In conclusione, dunque, è fondamentale l'esatta assegnazione dei buoni, che non potrà eccedere una prestazione per ogni giorno lavorato e nei limiti di 5,29 euro e 7 euro per i buoni elettronici. Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto alla verifica dei limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.
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