I dati relativi agli acquisti fuori campo Iva, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso acquistati da soggetti esteri, non vanno comunicati con l'esterometro, non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.
Il chiarimento è stato reso dall’Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello 579/2022.
Una società che opera nel settore del welfare aziendale e che è solita effettuare acquisti qualificabili come buoni corrispettivo “multiuso”, ai sensi dell’art. 6-quater del DPR 633/72, chiedeva se devono essere comunicati gli acquisti da fornitori esteri fuori campo Iva, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso.
Nella risposta n. 579 del 30 novembre, l’Agenzia richiama le indicazioni della circolare 26/E/2022, in cui è stato sottolineato che ai fini dell'adempimento di detto obbligo comunicativo:
Tale interpretazione deve essere confermata, fermo restando, alla luce delle modifiche in ultimo recate dall'articolo 12 Dl n. 73/2022, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore a 5mila euro, comprensivo dell'eventuale imposta.
Da notare che seppure l'assenza di rilevanza territoriale dell'operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell'esterometro (salvo si tratti di acquisti di valore inferiore a 5mila euro), un'“operazione” deve comunque sussistere.
NOTA BENE: Si deve essere, quindi, in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (di cui sia parte un soggetto passivo d'imposta residente o stabilito in Italia).
Tale presupposto non si ritrova nel caso di specie, che riferendosi al mero trasferimento di buoni corrispettivo c.d.''multiuso''non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi.
ATTENZIONE: Il puro trasferimento (acquisto, nel caso di specie) del buono “multiuso” non ha rilevanza ai fini IVA, al pari di una cessione di denaro o di crediti in denaro.
Di qui, la conclusione delle Entrate secondo cui tutti i trasferimenti precedenti al riscatto del voucher non rilevano, non dovendosi comunicare neppure l’acquisto dal fornitore estero finché il buono multiuso non è riscattato.
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