L’ultima risoluzione agenziale pubblicata è la numero 267, del 30 ottobre 2009, in cui la società istante - che opera nel mercato assicurativo in qualità di broker, svolgendo un’attività di intermediazione finanziaria ed assicurativa - chiede quale sia il corretto trattamento da riservare, ai fini IVA, ai compensi percepiti per la propria attività e, in particolare, se la medesima debba essere considerata alla stregua di una prestazione di servizi generici (da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria del 20 per cento) o se piuttosto l’attività medesima debba essere considerata come un’intermediazione n campo assicurativo, che a parere dell’istante dovrebbe essere esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 2) e n. 9), del DPR n. 633/1972.
La risposta, secca, è che sono esenti da Iva tutte le operazioni effettuate dai broker assicurativi, come da previsione dell’articolo 10, n. 9, del Dpr 633/72.
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