Brexit, istruzioni INPS sulle prestazioni previdenziali e assistenziali

Pubblicato il 05 febbraio 2020

In data 29 marzo 2017, a seguito del referendum svoltosi il 23 giugno 2016, il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di recedere dall’UE. Pertanto, al fine di assicurare un recesso ordinato e garantire la certezza del diritto, è stato stabilito un periodo di transizione, dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell'UE in materia di sicurezza sociale continua ad applicarsi al Regno Unito.

Con la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative, applicabili durante il periodo di transizione, in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, nonché indicazioni sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni.

Brexit, totalizzazione in materia pensionistica

Per i cittadini comunitari e del Regno Unito è prevista l’estensione della validità dei regolamenti comunitari (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, a tali cittadini continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente.

Brexit, prestazioni a sostegno del reddito

Nel documento di prassi, l’INPS ricorda che la vigenza nella fase di transazione dei regolamenti comunitari fa salvo, tra gli altri, uno dei principi fondamentali del diritto comunitario in materia di sicurezza sociale, ossia la totalizzazione dei periodi assicurativi necessari per il raggiungimento del requisito previsto per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale.

Tale principio produce i suoi effetti per tutti i periodi assicurativi maturati fino al 31 dicembre 2020, con riferimento sia alle domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione sia alle domande presentate successivamente, sempre che facciano riferimento a situazioni verificatesi prima di tale data.

Brexit, prestazioni di disoccupazione

Con riferimento alle prestazioni di disoccupazione, nella circolare in commento si precisa che, grazie alla conservazione del principio di totalizzazione nel periodo transitorio, sono garantiti i benefici dovuti per periodi fino al 31 dicembre 2020.

In ogni caso, si potranno totalizzare tali periodi solo quando la cessazione dell’attività lavorativa si sia verificata in Italia.

Brexit, prestazioni familiari

Per effetto del periodo transitorio, anche per le prestazioni familiari continueranno ad applicarsi i regolamenti comunitari fino alla data del 31 dicembre 2020. Di conseguenza, qualora il diritto alle prestazioni familiari previste dalla normativa italiana (ANF e AF) sorga, nei confronti di un cittadino britannico, in virtù di un rapporto di lavoro in essere o sulla base di un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 e relative ai periodi in corso e antecedenti a tale data, nel limite dei 5 anni previsti dalla normativa italiana, il diritto alle prestazioni familiari italiane verrà valutato secondo le citate norme di coordinamento.

Brexit, prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro

Infine, anche per le prestazioni economiche di malattia, maternità e paternità continueranno ad applicarsi per tutto il 2020 le specifiche disposizioni contenute nei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. Pertanto, in presenza dei requisiti prescritti, possono essere accolte sia le domande di prestazione presentate entro la data del 31 dicembre 2020 che quelle presentate successivamente, ma sempre in relazione a un diritto fondato su fatti o situazioni verificatisi fino al 31 dicembre 2020.

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