Il danno da perdita di valore di un brevetto contraffatto è suscettibile di essere risarcito.
Il relativo ristoro patrimoniale può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell'ammontare delle royalties non percepite per effetto dell'illecito posto in essere.
Va in ogni caso escluso che attraverso la liquidazione del danno in questione possa pervenirsi ad un effetto duplicativo del ristoro spettante all'avente diritto.
L'apprezzamento del danno in questione, ossia, non può portare ad alcuna forma di overcompensation: il riconoscimento della perdita di valore della privativa, individuato sulla base della royalty, non può aggiungersi al lucro cessante patito in quello stesso arco di tempo dal titolare del brevetto contraffatto.
Le puntualizzazioni sono state rese dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 31170 del 9 novembre 2023, pronunciata nell'ambito di una controversia tra alcune società avente ad oggetto condotte di concorrenza sleale e la contraffazione di brevetto.
Sul punto, la Prima sezione civile della Cassazione ha giudicato corretta la statuizione con cui la Corte di merito, di contrario avviso rispetto alla sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, in favore della società titolare del brevetto, dovesse liquidarsi anche il danno per perdita di valore del medesimo, danno che era stato commisurato alle royalties perdute per effetto della sleale condotta delle società concorrenti.
In termini generali - si legge nel testo della decisione - non può escludersi la risarcibilità del danno consistente nella perdita di valore del diritto di proprietà industriale.
Del resto, il valore intrinseco del brevetto è confermato dall'art. 2424 c.c. il quale ricomprende i diritti di brevetto industriale tra i valori delle immobilizzazioni da includere nello stato patrimoniale delle società per azioni.
Sul piano risarcitorio, il danno emergente conseguente alla contraffazione brevettuale ricomprende, poi, qualunque perdita dei valori economici esistenti nel patrimonio del titolare della privativa prima della consumazione dell'illecito.
Va quindi tenuto in considerazione anche quel danno direttamente incidente sulla stessa integrità della posizione di esclusiva: posizione che, per effetto della contraffazione, può essere compromessa anche irreversibilmente.
Si parla, in proposito, di "annacquamento (dilution) del pregio" che è possibile associare al diritto, traducendosi in una corrispondente contrazione del suo valore patrimoniale, valore che, come sottolineato dalla dottrina, può leggersi quale chance di una proficua collocazione del diritto stesso sul mercato.
In tale prospettiva, la perdita di valore del brevetto può essere apprezzata avendo riguardo alla potenziale redditività dello stesso.
E' quindi consentito, in tale contesto, attribuire rilievo alle royalties che il titolare può ritrarre nel tempo dal diritto di privativa, royalties apprezzabili proprio quale elemento indicatore della nominata redditività.
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