Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c., ricadenti in zone delimitate e che abbiano beneficiato di specifici interventi, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.
Il beneficio in questione si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
A tal proposito sii rammenta che le aziende , i cui lavoratori hanno diritto ai benefici suddetti, devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 102/2004 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:
Stante quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 21 del 4 febbraio 2016, ha reso noto che:
La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 10 febbraio 2016.
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