Bonus vacanze esteso ai servizi accessori

Pubblicato il 06 luglio 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2020, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici sulla misura prevista all’articolo 176 del Decreto Rilancio per il sostegno al turismo e alla cultura (cosiddetto Bonus vacanze).

Bonus vacanze, anche per le attività stagionali e i servizi accessori

Possono beneficiare dell’agevolazione fiscale, che consiste in un credito d’imposta di valore variabile dai 150 euro fino ad un massimo di 500 euro, i nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro.

Precisa la circolare n. 18 del 3 luglio 2020 che il bonus spetta per “nucleo familiare” riconosciuto ai fini del calcolo Isee, da non confondere con la nozione di “familiare a carico”. Pertanto, il nucleo è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU; inoltre, il bonus è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. Si tratta delle attività che sono riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO, che ricomprende le “imprese turistico ricettive”, gli “agriturismi” e i “bed and breakfast”.

Nell’ambito soggettivo, dunque, precisa l’Agenzia, possono essere ricompresi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale, mentre sono esclusi i soggetti con attività occasionale: ossia coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Il tax crediti può, poi, includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a condizione che siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze.

Bonus vacanze, tra sconto e credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. L’agevolazione spetta esclusivamente per quei soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricade nel suddetto periodo di riferimento.

L’agevolazione consiste in un “credito” fruibile, sotto forma di sconto, in misura pari all’80% dell’importo massimo spettante, per il pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20%, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020.

Bonus vacanze, come richiederlo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente tramite l’utilizzo del codice univoco (o del relativo QR code) rilasciato in fase di accoglimento della richiesta di accesso all’agevolazione.

La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare.

Si deve procede in questo modo per richiedere il bonus vacanze:

In caso di spettanza del bonus, viene indicato l’importo massimo dell’agevolazione di competenza al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.

Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

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