Bonus Tessile/moda e Teatro/spettacoli. Fissate le percentuali fruibili

Pubblicato il 29 novembre 2021

Con due provvedimenti pubblicati il 26 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fissato le percentuali effettivamente fruibili riferite a due crediti d’imposta: uno è quello del settore tessile, moda e accessori e l’altro per teatri e spettacoli.

Bonus Tessile, moda accessori: percentuale di fruizione al 64,29%

Il provvedimento prot. 334506 del 26 novembre 2021 ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (articolo 48-bis, Dl n. 34/2020) nella misura pari al 64,2944%.

Detta norma ha introdotto un credito d’imposta per gli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che, a causa del fermo delle attività stabilito per fronteggiare la pandemia da Covid-19, hanno in magazzino rimanenze finali superiori rispetto ai normali periodi.

Il bonus è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, con riferimento al periodo in corso all’entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Con provvedimento n. 262282 dell’11 ottobre 2021 è stato approvato il modello di comunicazione rimandando ad un successivo atto la determinazione della quota percentuale - ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per il periodo stesso - dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili.

Poiché è risultato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, è pari a 147.757.765 euro, a fronte di 95 milioni di risorse disponibili (limite di spesa), la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 64,2944% (95.000.000 / 147.757.765) dell’importo del credito richiesto.

Per la fruizione in compensazione è necessario attendere la risoluzione che istituirà il codice tributo da indicare nel modello F24.

Inoltre, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020 va indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Bonus Teatro e spettacoli: percentuale di fruizione al 4,18%

Con altro provvedimento del 26 novembre 2021 prot. 334497 è stata fissata un’altra percentuale effettivamente fruibile di credito d’imposta: è quella riferita al settore Teatro e spettacoli (articolo 36-bis, Dl n. 41/2021).

Qui il taglio è veramente pesante: la percentuale del bonus effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è del 4,1881%.

Si ricorda che l’aiuto è stato previsto, per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019, dal Decreto Sostegni in misura pari al 90% delle spese sostenute nel 2020.

Per l’anno 2021 il limite di spesa è di 10 milioni di euro.

Con provvedimento n. 262278 dell’11 ottobre 2021 sono stati diffusi i criteri di fruizione del credito d’imposta ed è stato pubblicato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni.

Come per il bonus Tessile, l’ammontare massimo del bonus fruibile dipende dalla percentuale resa nota dal successivo provvedimento delle Entrate, in rapporto all’effettiva domanda.

Premesso ciò, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, in base alle istanze validamente presentate, è risultato pari a 238.769.850 euro; pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 4,1881 per cento (10.000.000 / 238.769.850) dell’importo del credito richiesto.

Anche in questo ambito, una successiva risoluzione indicherà il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione.

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