Bonus Sud, pubblicato il decreto ANPAL. Assunzioni dal 1° maggio

Pubblicato il 23 aprile 2019

Incentivate le assunzioni nel Sud Italia. L’ANPAL, con il Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019, ha prorogato – per il biennio 2019-2020 – l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud (cd. bonus Sud) come previsto dall’art. 1, co. 247 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). La misura è stata rifinanziata nel limite complessivo di 120 milioni di euro. L’entità economica è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua. Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.

Il Decreto, però, nasconde un’amara sorpresa per i datori di lavoro: saranno agevolate esclusivamente le assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2019 fino a fine anno, escludendo dall’intervallo temporale incentivato le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2019. In ogni caso, per usufruire dell’esonero contributivo occorre attendere la circolare operativa dell’INPS di prossima pubblicazione.

Bonus Sud, territori agevolati

L’agevolazione opera esclusivamente per i datori di lavoro che si trovino:

Bonus Sud, soggetti interessati

La riduzione dei contributi previdenziali opera in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumono nel periodo “01.05.2019 – 31.12.2019”, con contratto a tempo indeterminato, soggetti con le seguenti caratteristiche:

Bonus Sud, rapporti di lavoro incentivati

Oltre al contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), è incentivabile il contratto di apprendistato professionalizzante. Rientrano nell’esonero anche i contratti a tempo parziale e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Rientra nell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

Restano, invece, fuori dall’agevolazione:

Con particolare riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto:

Bonus Sud, condizioni e regime “de minimis”

Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In tal senso, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Trattandosi di aiuti di Stato derivanti dall’Unione Europea, come per lo scorso anno, è fruibile entro le soglie del regime “de minimis” (artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea); ciò significa che lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Infatti, l’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro.

Tuttavia, esistono anche dei casi nei quali è possibile andare oltre la predetta soglia dei 200.000 euro, ossia quando l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Bonus Sud, importo e durata

In merito alla misura dell’incentivo contributivo, la norma prevede che è possibile giungere al 100% dell’esonero, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro, come previsto all'art. 1, co. 118, della L. 23 dicembre 2014, n. 190. La fruizione si basa su 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, quindi ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente euro 671,66 (8.060 euro/12 mesi).

Mentre, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 21,66 (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

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