Bonus R&S: utilizzabile solo in compensazione e non cedibile

Pubblicato il 11 marzo 2019

Il bonus R&S, che non viene trasferito in occasione della cessione del ramo dell’attività, non può né essere venduto a terzi né essere richiesto a rimborso, trattandosi di un credito d’imposta che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione da parte dell’impresa che ha effettivamente sostenuto la spesa agevolata.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 72 del 2019, con la quale si chiarisce che non è applicabile la soluzione prospettata dall’istante, che riteneva “possibile effettuare la cessione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ad altra società di capitali secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle formalità richieste”.

Bonus R&S non ceduto con il ramo d’azienda

L’istante fa presente che:

Per le suddette ragioni, la società ritiene di poter cedere il credito fiscale ad una società terza, che lo avrebbe acquistato al valore nominale meno una fee di circa il 10%, ai sensi degli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440/1923.

Agenzia Entrate: incentivo utilizzabile solo in compensazione e non trasferibile

Dopo aver richiamato la normativa e la conseguente prassi che ha disciplinato l’agevolazione in commento, l’Agenzia delle Entrate specifica che è proprio la disciplina attuativa del credito d’imposta R&S (decreto Mef 27/05/2015 e circolari agenziali n. 5/2016 e n. 13/2017) a bocciare la soluzione interpretativa prospettata dall’istante.

Il Dl n. 145/2013 dispone che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e, dunque, non può essere chiesto a rimborso, tanto meno può essere ceduto ai sensi dell'articolo 43-bis del Dpr n. 600/1973.

Tale disposizione di legge sancisce che le richiamate norme del regio decreto del 1923 si applicano “alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi”. Ne consegue che i crediti non rimborsabili non possono essere ceduti.

Al caso in esame, poi, non è possibile applicare neanche l’articolo 1260 del Codice civile, secondo cui il trasferimento può essere effettuato a patto che “il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.

Ne discende che il fruitore del credito da ricerca e sviluppo deve coincidere con l’effettivo beneficiario dell’agevolazione, ossia con colui che effettivamente ha sostenuto la spesa.

Più volte, l’Agenzia ha affermato la non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura similare a quello del bonus R&S che, infatti, maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.

Unica eccezione è ammessa nei soli casi specificatamente previsti da norme giuridiche, che determinano una “confusione” di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati, come nel caso di: fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda e successioni per decesso dell'imprenditore individuale.

Pertanto, la soluzione prospettata dall'istante non può essere accolta.

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