Bonus R&S per i costi delle attività commissionate. Esclusi i beni immateriali derivanti da operazioni infragruppo

Pubblicato il 12 dicembre 2018

Possibile l’applicazione del Bonus R&S anche all’attività di ricerca commissionata ad una società italiana dalla controllante statunitense. Infatti, l'azienda commissionaria va equiparata ad un soggetto residente che effettua investimenti in ricerca e sviluppo, cosicché in sede di calcolo del credito d’imposta non rileva il corrispettivo contrattuale pattuito con il socio/committente estero, ma la somma delle singole voci di spesa, analiticamente documentate, appartenenti alle categorie di costi ammissibili all'agevolazione.

Questo il principio di diritto n. 15 dell’11 dicembre 2018 emanato dall’Agenzia delle Entrate.

Evoluzione normativa del Bonus R&S

Nel rispondere ad una un'istanza di interpello, l’Agenzia analizza l'articolo 3 del Decreto legge n. 145/2013, che disciplina il credito d'imposta per ricerca e sviluppo concesso alle imprese per il periodo 2014-2020, in misura pari al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione.

Al riguardo, si evidenzia che il caso particolare della ricerca commissionata è stato oggetto di modifica da parte della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Tale normativa stabilisce che il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in caso di contratti stipulati con imprese residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Bonus Ricerca e Sviluppo ampio

Nella successiva circolare n. 13/2017, l’Agenzia ha specificato che, in base alla citata modifica normativa, il soggetto commissionario residente che esegue attività di R&S per conto dei suddetti committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell'agevolazione, al soggetto residente che effettua investimenti in attività di R&S e, conseguentemente, ai fini della determinazione del beneficio spettante, non assume rilievo il corrispettivo contrattuale pattuito con il committente estero, ma la somma delle singole voci di spesa, analiticamente documentate, appartenenti alle categorie di costi ammissibili all’agevolazione, che rileveranno nel periodo di imposta del loro effettivo sostenimento (ex articolo 109 del Tuir), e non già in quello di completamento della commessa o dello stato di avanzamento della stessa.

Con il principio di diritto n. 15/2018, l’Agenzia riconosce che i chiarimenti contenuti nella circolare 13/2017 sono applicabili anche al caso di un’attività di ricerca e sviluppo commissionata ad una società residente in Italia da una società estera statunitense, che è socio unico della società commissionaria e alla quale quest’ultima riaddebita i costi di ricerca.

Restano esclusi i costi infragruppo per beni immateriali

Tuttavia, il principio di diritto in oggetto precisa che alla fattispecie menzionata è comunque applicabile l’articolo 8 del Dl 12 luglio 2018 n. 87 (Decreto dignità), che non considera più ammissibili al beneficio del credito d’imposta i costi sostenuti per l’acquisto infragruppo, anche in licenza d’uso, di beni immateriali.

Di conseguenza, non rileva ai fini dell’agevolazione l’acquisto infragruppo di questi beni, effettuato dalla commissionaria italiana.

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