Bonus R&S, nel calcolo della media storica anche le commesse dall’estero

Pubblicato il 03 novembre 2018

Una società italiana, che nel periodo 2012-2016 ha realizzato attività di R&S sia per proprio conto che su commessa di un’impresa francese e che dal 2017 non ha più effettuato attività su commessa dall’estero, chiede all’Agenzia delle Entrate se nel calcolo del beneficio per le attività di ricerca e sviluppo svolte nel 2017 si debbano includere nella media storica anche le attività di R&S svolte su commessa della società francese.

Si ricorda che, al fine di potenziare l'intervento agevolativo del cosiddetto Bonus R&S, la Legge di bilancio 2017 è intervenuta sulla disciplina, stabilendo che "il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (...)".

Tale previsione normativa si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (nella generalità dei casi, dal 2017), mentre in precedenza le spese per attività di R&S sostenute da imprese commissionarie residenti (o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti), per l'esecuzione di contratti di ricerca stipulati con committenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, erano completamente irrilevanti ai fini della disciplina agevolativa.

Inoltre, è stato specificato che la spesa complessiva effettuata nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione deve essere pari almeno a 30mila euro su base annua e la stessa deve eccedere “la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.

Come, poi, chiarito con circolare n. 13/E/2017, la determinazione degli investimenti da assumere ai fini del calcolo della media di riferimento deve tenere conto del principio di "omogeneità" degli investimenti stessi.

Tale principio vale anche in relazione a tutte le possibili configurazioni che l'attività di ricerca agevolabile può assumere: interna; commissionata a soggetti residenti; svolta su commissione di soggetti esteri, ecc.

Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia - nella sua risposta n. 58/2018 - ritiene che ai fini della fruizione del credito d’imposta R&S, per verificare se vi è incremento di spesa agevolabile, occorre tener conto di tutti gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta rilevanti ai fini della media, compresi i costi relativi ad attività di ricerca commissionata da soggetti non residenti, a prescindere dal fatto che, nei periodi per i quali si intende accedere al bonus, l’impresa sostenga o meno costi di ricerca per commesse dall’estero.

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