Con circolare n. 70 del 29 aprile 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del c.d. bonus quarto figlio (art. 1, c. 130, Legge n. 190/2014).
Il beneficio in questione è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori di cui all’art. 65, Legge n. 448/1998 e con un ISEE non superiore a 8.500 euro.
Ai fini del riconoscimento del beneficio non è necessario che l’interessato presenti alcuna domanda ma basta la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’annualità 2015.
L’importo del bonus è pari a 500 euro e verrà corrisposto ai beneficiari dell’assegno per il nucleo con tre figli minori in corrispondenza del primo accredito utile.
Tuttavia, poiché il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, attuativo della norma, è stato pubblicato il 12 febbraio 2016, il primo importo del bonus quarto figlio minore verrà liquidato a luglio 2016.
Qualora il quarto figlio sia nato nel corso del 2015 il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali il requisito risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero.
Ribadisce la circolare n. 70/2016 che il bonus spetta solo se entro il 31 maggio 2016 risulti già presentata una DSU con quattro minorenni e dalla quale risulti un ISEE non superiore ad euro 8.500 annui.
Poiché il beneficio in questione è analogo, per natura e per platea di beneficiari, all’assegno al nucleo familiare con tre figli minori, lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett.d) del TUIR.
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