Bonus quarto figlio

Pubblicato il 02 maggio 2016

Con circolare n. 70 del 29 aprile 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del c.d. bonus quarto figlio (art. 1, c. 130, Legge n. 190/2014).

Beneficiari

Il beneficio in questione è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori di cui all’art. 65, Legge n. 448/1998 e con un ISEE non superiore a 8.500 euro.

Ai fini del riconoscimento del beneficio non è necessario che l’interessato presenti alcuna domanda ma basta la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’annualità 2015.

Misura

L’importo del bonus è pari a 500 euro e verrà corrisposto ai beneficiari dell’assegno per il nucleo con tre figli minori in corrispondenza del primo accredito utile.

Tuttavia, poiché il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, attuativo della norma, è stato pubblicato il 12 febbraio 2016, il primo importo del bonus quarto figlio minore verrà liquidato a luglio 2016.

Qualora il quarto figlio sia nato nel corso del 2015 il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali il requisito risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero.

Ribadisce la circolare n. 70/2016 che il bonus spetta solo se entro il 31 maggio 2016 risulti già presentata una DSU con quattro minorenni e dalla quale risulti un ISEE non superiore ad euro 8.500 annui.

Regime fiscale

Poiché il beneficio in questione è analogo, per natura e per platea di beneficiari, all’assegno al nucleo familiare con tre figli minori, lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett.d) del TUIR.

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