Sta per scadere il termine entro il quale imprese e partite Iva possono fare richiesta del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle Tv e radio locali relativi all’anno 2021 (cosiddetto Bonus pubblicità).
Le Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta dell’anno in corso devono essere inviate entro il 31 marzo 2021.
Con riferimento all’anno 2021, vi sono 2 fasi cruciali che devono essere rispettate per avere il credito d’imposta al 50% sulle spese pubblicitarie del 2020:
La prima fase per l’accesso al suddetto beneficio consiste proprio in una fase di prenotazione, che di solito va presentata dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione.
Entro il 31 marzo 2021, quindi, i soggetti beneficiari del bonus (imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali) devono comunicare all’Agenzia delle entrate, attraverso una comunicazione ufficiale telematica, l’importo previsionale massimo delle spese 2021, compilando l’apposito MODELLO predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’Editoria.
Il modello e le relative istruzioni per la presentazione della domanda sono state aggiornate al 24 febbraio 2021 dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione può avvenire direttamente, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Gli importi comunicati saranno quelli massimi ammissibili: ai fini della richiesta l’importo speso potrà essere inferiore, ma non superiore.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.
La seconda fase è quella in cui, invece, si deve presentare la dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettivamente realizzati.
Sempre tramite una “dichiarazione telematica”, da inviare nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio (dell’anno successivo), si deve comunicare il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno agevolato e rientranti nel credito d’imposta.
La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” serve per attestare che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017.
Pertanto, i richiedenti del bonus pubbliciatà 2021, dal 1° al 31 gennaio 2022, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva.
Il Bonus pubblicità ha subito alcuni ritocchi, prima, dal Decreto Rilancio e, poi, dalla Legge di bilancio 2021.
Nello specifico, il Decreto Rilancio ha incrementato l’intensità del credito d’imposta alzando l’aliquota al 50% (dal precedente 30%), con conseguente crescita del tetto di spesa annuo.
Successivamente, la Legge n. 178/2020, per gli anni 2021 e 2022, ha riconosciuto che la misura unica del 50% si applica sul valore dell’intero investimento pubblicitario effettuato nel 2021. E’ stato abolito il calcolo sul valore incrementale dell’investimento pubblicitario 2021 rispetto a quello 2020, come era nelle modalità precedenti.
Pertanto, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per le campagne pubblicitarie è riconosciuto al 50% del valore degli investimenti pubblicitari su giornali, quotidiani o periodici, anche digitali, e sempre limitatamente a questi media non è più richiesto per l’accesso al beneficio, che ci sia un incremento pari ad almeno l’1% sugli investimenti dell’anno prima (art. 1, comma 608, Legge 178/2020).
Per gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nel 2021 e 2022, invece, non vi sono variazioni rispetto alla regola ordinaria (articolo 57-bis del decreto legge 50/2017).
Con riferimento agli investimenti sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti sullo stesso mezzo di informazione dell’anno precedente.
Si ricorda brevemente che il credito d’imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco definitivo dei soggetti beneficiari, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (il codice tributo da utilizzare è “6900”).
Le spese ammesse al beneficio sono quelle relative all’acquisto di spazi pubblicitari su testate giornalistiche, radio e tv (registrate al Tribunale ed edite da una società editoriale iscritta al ROC).
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