Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con notizia del 24 febbraio 2023, ha comunicato che dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE.
Fino al prossimo 31 marzo sarà ancora possibile presentare un’apposita istanza prenotativa che deve contenere:
Si ricorda che è stato l’articolo 57-bis, del DL 50/2017 ad introdurre incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.
In linea generale il Bonus pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili.
NOTA BENE: Per beneficiare dell’agevolazione, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti, è necessario che l’ammontare complessivo superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Il cosiddetto “Decreto energia” (DL n. 17 del 1° marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34) ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Pertanto, dall’anno 2023 il Bonus pubblicità torna al regime ordinario e spetta esclusivamente per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Rispetto agli anni 2021 e 2022, quindi:
NOTA BENE: Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".