Bonus psicologo 2023 al test dell’ISEE da regolarizzare

Pubblicato il 06 giugno 2024

Chiusa la finestra temporale individuata per la presentazione delle domande per il bonus psicologo 2023, l’INPS, con il messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, detta attività da svolgere e tempi occorrenti per l’effettiva erogazione del contributo direttamente ai professionisti aderenti all’iniziativa.

Tempi che non si prospettano sicuramente rapidi.

Vediamo perché.

Bonus psicologo 2023: a chi e quando spetta

Partiamo dal ricordare brevemente cosa è il bonus psicologo e le risorse finanziarie allo stesso destinate, che, si evidenzia, ne costituiscono limite di spesa.

Di seguito una scheda pratica del Bonus psicologo 2023

 

Dettagli

Beneficiari

Persone con depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa della pandemia e conseguente crisi socio-economica

Requisiti

Residenza in Italia, ISEE valido (ordinario o corrente) non superiore a 50.000 euro

Importo coperto per seduta

Fino a 50 euro per ogni seduta

Importo complessivo massimo

Modulato in base all'ISEE:

- ISEE < 15.000 euro

1.500 euro

- ISEE tra 15.000 e 30.000 euro

1.000 euro

- ISEE tra 30.000 e 50.000 euro

500 euro

Risorse disponibili per il 2023

10 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro stanziati dalla legge di Bilancio 2023 e altri 5 milioni di euro dal decreto Anticipi

Domande

Dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024, in via telematica tramite portale INPS o Contact Center Integrato dell'Istituto

Attestazione ISEE con omissioni/difformità

Non inficia la domanda se regolarizzata entro 30 giorni dal 31 maggio 2024

Norme e prassi

Articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15

Articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. legge di Bilancio 2023

Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023

Circolare INPS n. 34 del 15 febbraio 2024

Messaggio n. 1152 del 18 marzo 2024

 

Bonus psicologo 2023: regolarizzazione ISEE con omissioni e/o difformità

Con il messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024 l’INPS fa presente che sono pervenute 400.505 domande.

Per procedere all’istruttoria delle stesse e stilare le graduatorie regionali/provinciali coloro che hanno presentato domanda di Bonus psicologo 2023 (ovvero gli interessati, il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore o l’affidatario per conto di un soggetto minore d'età o il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno) con attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) contenente omissioni e/o difformità hanno 30 giorni di tempo dal 31 maggio 2024 (termine ultimo di presentazione della domanda) per regolarizzarla.

La regolarizzazione può essere effettuata in tre modi (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159):

Bonus psicologo 2023: graduatorie

Le domande per le quali non sarà sanato l’ISEE sono considerate improcedibili.

L’INPS elabora le graduatorie sulla base delle domande procedibili, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le graduatorie per l’assegnazione del beneficio saranno rese note dall’INPS con successivo messaggio.

Contestualmente l’INPS comunicherà ai beneficiari, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia.

NOTA BENE: La comunicazione è effettuata ai recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o ai recapiti indicati all’atto della presentazione della domanda.

Bonus psicologo 2023: fruizione

Una volta pubblicate le graduatorie, l’INPS renderà disponibile la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute per i professionisti.

Dalla data di pubblicazione delle graduatorie decorrono i 270 giorni di tempo entro cui il beneficiario può usufruire del Bonus psicologo.

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