Bonus per beni strumentali nuovi. Sì per l’attività commerciale delle Onlus

Pubblicato il 24 ottobre 2022

Quando può avvalersi del credito d'imposta per beni strumentali nuovi la Onlus che svolge attività istituzionale consistente nell'accoglienza e nella cessione gratuita di alimenti a soggetti svantaggiati e attività "direttamente connesse" a quella istituzionale è l'accoglienza di minori tolti alle famiglie d'origine e l'accoglienza di richiedenti asilo?

La soluzione nella risposta n. 522 del 21 ottobre 2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi. Beneficiarie anche le Onlus

Il riferimento, si specifica, è al comma 1051 dell'art. 1 della L. n. 178/2020, il quale riconosce a tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, un credito d'imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Le acquisizioni devono avvenire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

NOTA BENE: Nel perimetro agevolativo rientrano anche le Onlus nel momento in cui le attività per cui sono acquistati i beni strumentali nuovi agevolabili, siano qualificabili, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.

Per stabilire le attività aventi natura commerciale, occorre rapportarsi all’art. 10, comma 1, D.lgs. n. 460/1997, che elenca le previsioni statutarie necessarie per il conseguimento della qualifica di ONLUS. La disposizione individua i settori di attività nei quali le Onlus possono operare e viene stabilito che le Onlus devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Onlus e credito d'imposta per beni strumentali nuovi. Solo per attività commerciale

In sintesi, si afferma che le uniche attività aventi natura commerciale che le ONLUS possono svolgere sono quelle “direttamente connesse” all’attività istituzionale: si tratta di attività ricomprese nei settori di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, svolte in assenza delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari degli interventi, nonché quelle “accessorie” per natura a quelle istituzionali.

Nell’ipotesi rappresentata dalla Onlus istante emerge che ha svolto, negli anni d'imposta 2021 e 2022, le attività di "accoglienza minori tolti alle famiglie d'origine con decreto del Tribunale minorile" e di "accoglienza di richiedenti asilo così come richiesto dal competente Ufficio Territoriale Governativo".

Si osserva che tali attività sono svolte nell’esclusivo perseguimento di “finalità di solidarietà sociale” e, quindi, rientrano tra i settori istituzionali previsti dal comma 1 dell’art. 10 del D.lgs. n. 460/1997; pertanto, non si qualificano come commerciali ai fini delle imposte dirette.

Ciò implica che gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuai nei periodi indicati non possono beneficiare del relativo bonus.

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