Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 19 agosto 2022 che, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto Aiuti, stabilisce i criteri e le modalità di concessione del bonus 200 euro ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS nonchè ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Il decreto, lungamente atteso dai professionisti, rende operativa la prima tranche di aiuti del Governo alla quale si sommerà, pur nel rispetto di una diversa soglia reddituale, l'indennità aggiuntiva di 150 euro prevista dal decreto Aiuti ter (articolo 20, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144).
Ma andiamo con ordine e focalizziamo l'attenzione sul decreto 19 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 e sulle istruzioni fornite dalle Casse private nella giornata del 25 settembre 2022.
L'articolo 33, comma 1, del decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) riconosce, in via eccezionale, un bonus di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti con reddito complessivo 2021 non superiore alla soglia individuata con decreto attuativo e che non abbiano già fruito dello stesso bonus in base agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
Viene istituito a tal fine il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria elevata a 600 milioni di euro per l'anno 2022 dal decreto Aiuti bis (art. 23 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142), che costituisce limite complessivo di spesa. Di questi la quota parte destinata ai professionisti ordinistici iscritti alle Casse è pari a 95,6 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 1, decreto 19 agosto 2022).
Sono sostanzialmente due la macro-categorie interessate dal bonus 200 euro. Più nel dettaglio si tratta:
Il bonus spetta a condizione che gli stessi:
- abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 (dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata);
- risultino già iscritti alle gestioni previdenziali, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro il 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- che, entro il 18 maggio 2022, abbiano effettuato almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione con competenza a decorrere dall'anno 2020, fatta eccezione per i contribuenti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro la stessa data.
Il bonus è erogato su domanda, da presentare all'ente previdenziale di iscrizione in via esclusiva, l'INPS o le Casse professionali, a cui spetta verificare che sussistano i requisiti e ci sia capienza di risorse.
La domanda va inviata solo all'INPS se il lavoratore autonomo o il professionista risulti iscritto contemporaneamente a una delle gestioni INPS e ad uno degli enti privati di previdenza obbligatoria.
Alla istanza va allegata, a pena di inammissibilità, un'autodichiarazione nella quale il lavoratore/professionista attesta:
Le domande vanno trasmesse nei termini, con le modalità e secondo le procedure predisposte dai singoli enti previdenziali.
L'Adepp, in attesa della pubblicazione del decreto in GU, aveva comunicato che l’avvio della presentazione delle domande sarebbe avvenuto non prima del 26 settembre ed entro il 30 novembre 2022.
Le Casse private, con comunicati del 25 settembre 2022, hanno prontamente adeguato le procedure per la presentazione delle domande rendendole disponibili a partire dalle ore 12.00 del 26 settembre 2022 e fino al 30 novembre 2022.
Di seguito si fornisce il prospetto riepilogativo delle istruzioni fornite da Cassa dottori commercialisti, ENPACL e Cassa Forense.
Cassa privata |
Servizio online per la presentazione della domanda |
Dettagli |
Cassa dottori commercialisti |
Servizio IUT nell'area riservata sul sito (https://www.cnpadc.it/) |
Possibile presentare domanda unica per indennità una tantum di 200 euro e di 150 euro indicando lo scaglione di reddito 2021 di appartenenza. Per revocare la domanda – ove già non dichiarata inammissibile o liquidata – è disponibile il servizio online RVI. |
ENPACL – Consulenti del lavoro |
All’interno dell’area riservata agli iscritti sul sito (https://www.enpacl.it/) |
Per coloro che non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro l’indennità è pari a 350 euro. L'indennità una tantum pari a 150 euro è erogata d’ufficio nel mese di novembre 2022 ai Consulenti del Lavoro, residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici esclusivamente a carico di ENPACL con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. |
Cassa forense |
Tramite accesso alla propria posizione personale sul sito della Cassa (https://www.cassaforense.it/), utilizzando il codice meccanico ed il PIN |
Domanda unica anche per il bonus 150 euro |
L'erogazione del bonus avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione domande, se ovviamente accolte.
L'Adepp, con comunicato stampa, ha tranquillizzato i professionisti evidenziando che lo stanziamento “si rivela capiente rispetto alla platea dei beneficiari, così come confermato dalla Relazione tecnica sul DL 115. Pertanto non c’è il rischio che i soggetti in possesso dei requisiti non accedano al bonus”.
Una volta ricevute le domande, l'ente erogatore verificherà la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al bonus sulla base dei dati dichiarati dal lavoratore autonomo o dal professionista e disponibili al momento del pagamento, salvo l'avvio di una successiva procedura di recupero in caso di accertata fruizione indebita.
Gli enti erogatori inoltre provvedono al monitoraggio delle risorse residue comunicandone gli esiti, con cadenza settimanale, al Ministero del lavoro.
In caso di scostamenti rispetto al limite di spesa, l'INPS e gli enti di previdenza non adottano altri provvedimenti di concessione.
L'indennità in parola non è cedibile, sequestrabile e pignorabile. Può essere corrisposta una sola volta, non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ed è incompatibile con le prestazioni erogate in base agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Come già accennato in premessa, il decreto Aiuti ter (decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, all'articolo 20, dispone che l'indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti all'INPS e in favore dei professionisti iscritti alle Casse private sia incrementata di 150 euro solo per coloro che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Di conseguenza il limite di spesa è elevato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.
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