L'articolo 2-bis del Decreto Omnibus (Dl n. 113/2024, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) ha previsto l'erogazione, esclusivamente per l'anno 2024, di un contributo una tantum di 100 euro – Bonus Natale 100 euro - calcolato in base al periodo lavorativo, destinato ai lavoratori dipendenti che possiedono determinati requisiti.
La misura è provvisoria in attesa che si attui il nuovo regime fiscale sostitutivo previsto dalla riforma fiscale.
Fa luce sui requisiti e le modalità per ottenere l’indennità di 100 euro – Bonus Natale – l’Agenzia delle Entrate con circolare del 10 ottobre 2024, n. 19.
In base al Decreto Omnibus, i requisiti che i lavoratori dipendenti devono soddisfare sono:
La questione che è stata oggetto di dubbi fin dal nascere della norma è quella attinente ai familiari a carico.
In base alla norma, il lavoratore dipendente deve
oppure
Per "coniuge" si intende anche qualsiasi persona facente parte di un'unione civile.
La circolare n. 19 del 10 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate riporta le seguenti specificazioni.
Il Bonus Natale 100 euro spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:
La famiglia monogenitoriale è intesa come quella in cui:
In sintesi, in dette fattispecie, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente.
Ecco una tabella sintetica.
Tipologia di Famiglia |
Condizioni per il Bonus |
Famiglia con entrambi i genitori |
Coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. Il coniuge non deve essere legalmente né di fatto separato. |
Famiglia monogenitoriale |
Almeno un figlio fiscalmente a carico. Include situazioni dove l'altro genitore è deceduto, non ha riconosciuto il figlio, o il figlio è stato adottato/affidato solo da un genitore. |
Famiglia con convivenza more uxorio |
Il bonus spetta anche in presenza di un unico genitore e di una convivenza non formalizzata, purché altri requisiti siano soddisfatti. |
NOTA BENE: La situazione di convivenza more uxorio non preclude, in presenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.
Questo in presenza di un unico genitore.
La situazione cambia quando il figlio, fiscalmente a carico, sia stato riconosciuto da entrambi i genitori.
La circolare 19/E/2024 afferma che l’indennità non spetta:
Il motivo della mancata erogazione del bonus 100 euro? Afferma l’Agenzia: “poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori”.
Tabella con esclusioni e le limitazioni.
Condizione |
Effetti |
Convivenza con l'altro genitore (senza formalizzazione anagrafica) |
Il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato coniuge fiscalmente a carico e il nucleo non è definibile come monogenitoriale. |
Convivenza con l'altro genitore (con formalizzazione anagrafica) |
Il bonus non spetta poiché, nonostante la formalizzazione, il convivente non può essere considerato coniuge fiscalmente a carico. |
Vivere da solo o con terzi (separato dall'altro genitore) |
Il bonus non spetta se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione del lavoratore. |
Con riferimento alla titolarità del reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rileva che si tratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
ATTENZIONE: La circolare nega il Bonus Natale ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR.
Altre precisazioni fornite:
Per quanto riguarda tale reddito, in esso vanno inclusi:
Nel reddito complessivo va calcolata la quota esente dei ricercatori rientrati, dei lavoratori impatriati e dei lavoratori che beneficiano di regimi fiscali speciali.
Il Bonus Natale 100 euro sarà assegnato previo controllo preliminare della capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione dovuta per lo stesso tipo di reddito, riferita all'anno fiscale 2024.
Per dettagli aggiuntivi sul calcolo della capacità dell'imposta lorda in confronto alla detrazione dovuta per i redditi da lavoro dipendente il riferimento è alla circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E.
Nel caso del Bonus Natale 100 euro introdotto dal Decreto Omnibus, non vi è automaticità dell’erogazione.
Infatti, viene chiesto al lavoratore dipendente di comunicare al datore di lavoro – utilizzando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di essere in possesso dei requisiti reddituali e familiari necessari per ottenere il bonus.
Sarà poi il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, ad erogare l'indennità di 100 euro unitamente alla tredicesima mensilità.
Si precisa che:
L’indennità concessa al lavoratore insieme alla tredicesima mensilità verrà recuperata come credito in compensazione, utilizzabile a partire dal giorno successivo alla data di erogazione dell'indennità in busta paga. Sarà indicato, con apposita risoluzione, il codice tributo specifico per la compensazione.
Sarà compito del sostituto d'imposta controllare, durante il conguaglio annuale, se il lavoratore aveva effettivamente diritto all'indennità e, in caso negativo, procede al recupero dell'importo erogato indebitamente.
Il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo Irpef.
In particolare, la circolare n. 19/E/2024 prevede la possibilità di ottenere l'indennità tramite la dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale 2024, che verrà presentata nel 2025, nei seguenti casi:
Inoltre, in caso di cessazione del rapporto lavorativo nel corso del 2024, l'indennità potrà essere richiesta direttamente nella dichiarazione dei redditi, in presenza di tutti i requisiti richiesti.
E’ possibile utilizzare la dichiarazione dei redditi per indicare l’importo da restituire qualora il lavoratore abbia percepito il Bonus Natale 100 euro in assenza dei presupposti richiesti o in misura maggiore e il sostituto d’imposta non possa più effettuare il conguaglio a debito.
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