Bonus mobili, vanno dimostrati i presupposti della detrazione

Pubblicato il 30 ottobre 2023

Con ordinanza n. 29852 del 27 ottobre 2023, la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di controllo formale di cui all'art. 36-ter, secondo comma, lett. b), DPR n. 600/1973, che consente all'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti.

Lo ha fatto nell'ambito di una vicenda che vedeva un contribuente opporsi alla decisione della CTR confermativa di un avviso di liquidazione ex art. 36-ter DPR n. 600/73, con il quale, in rettifica della dichiarazione presentata, era stato lui intimato il pagamento di maggiori imposte, oltre accessori, in relazione a detrazioni per spese di ristrutturazione e spese di arredo.

Controllo formale e invito a fornire chiarimenti

Ebbene, secondo la Suprema corte, il controllo formale in parola non limita la conoscenza dell'Amministrazione ai dati e agli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni o già in possesso dell'anagrafe tributaria, ma consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria.

Tale attività è disciplinata dal terzo comma del medesimo articolo, ai sensi del quale il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

L'invito di cui al terzo comma, tuttavia, non costituisce un adempimento necessitato, essendo rimessa alla valutazione dell'Ufficio finanziario l'opportunità di acquisire chiarimenti o documentazione.

Nella sequenza procedimentalizzata delle attività di controllo previste dall'art. 36-ter citato, l'amministrazione può dunque prescindere dalla formulazione dell'invito quando non ne ravvisi la necessità.

Né ad una diversa conclusione conduce l'art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000, posto che la norma presuppone comunque che "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

Detrazioni d'imposta per spese di ristrutturazione e arredo, dovute?

I principi sono stati ribaditi dalla Cassazione nel rigettare il motivo di doglianza con cui il contribuente aveva censurato la violazione del contradditorio endoprocedimentale ed un'errata interpretazione normativa.

Secondo la difesa del ricorrente, la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che l'art. 36-ter non prevede un effettivo contraddittorio con il contribuente, salvo poi contraddirsi affermando che, nel caso esaminato, era stato instaurato tra l'Ufficio ed il CAF un valido contraddittorio, sull'errato presupposto che il CAF fosse sostituto d'imposta.

Doglianza, questa, giudicata infondata dagli Ermellini, atteso che, nella vicenda di specie, il contraddittorio preventivo risultava essere stato attivato: la CTR, infatti, aveva rilevato che il contribuente si era rivolto per gli incombenti fiscali al CAF.

Quest'ultimo, in tale contesto, aveva operato in veste di suo sostituto ma non come sostituto d'imposta, bensì come soggetto incaricato dal contribuente e che agisce quindi per conto del medesimo.

Bonus mobili: avviso legittimo se il contribuente non dimostra i presupposti della detrazione

Rigettato, a seguire, anche il motivo di ricorso con cui il contribuente aveva lamentato un'errata interpretazione di legge, per asserita omessa valutazione della circostanza che, secondo la sua difesa, la spettanza della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio comportava necessariamente la riconoscibilità del diritto alla detrazione per il c.d. "bonus mobili".

Ragione giudicata anch'essa infondata, posto che il contribuente non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti della detrazione, ovvero che gli arredi fossero destinati ad immobile nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione.

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