Aggiornate le Faq dell’INPS sul cd. Bonus mamme.
Il documento integra, per alcuni rilevanti aspetti di dettaglio, le indicazioni fornite dallo stesso Istituto con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024.
Vediamo di cosa si tratta partendo da un inquadramento generale della misura agevolativa.
Prima di addentrarci nell’analisi delle nuove indicazioni fornite dall’INPS è opportuno ricordare le caratteristiche principali dell’agevolazione contributiva in parola.
Introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 180 a 182, legge 30 dicembre 2023, n. 213), il Bonus mamme dà diritto all’esonero della contribuzione previdenziale dovuta, nella misura del 9,19% della retribuzione imponibile, dalla lavoratrice madre di tre o più figli, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (articolo 1, comma 180) e di due figli sperimentalmente per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (articolo 1, comma 181).
Nel primo caso (lavoratrici madri di tre o più figli) l’esonero è applicabile fino al mese di compimento di 18 anni di età (id est 17 anni e 364 giorni) del figlio più piccolo; nel secondo caso (lavoratrici madri di due figli) invece l’esonero contributivo è riconoscibile fino al mese del compimento di 10 di età (9 anni e 364 giorni) del figlio più piccolo.
L’esonero spetta esclusivamente alle lavoratrici madri, dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo) con contratto a tempo indeterminato, anche se in somministrazione, in apprendistato o in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e nelle ipotesi di conversione in contratto a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche.
Il diritto all’esonero decorre:
L’esonero spetta, fino a un massimo di 250 euro mensili su 12 mensilità (3.000 euro annui).
Per approfondire, Esonero IVS 6-7% e bonus mamme 2024: chi guadagna e chi perde
La lavoratrice interessata è tenuta a comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero indicando il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
L’INPS, nelle Faq aggiornate al mese di febbraio 2024, chiarisce che la disabilità del minore non rileva ai fini della spettanza o meno del Bonus mamme in quanto la norma di legge si basa esclusivamente sull’età del minore.
Inoltre, il Bonus mamme spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento, ma non spetta in caso di affidamento preadottivo e quello temporaneo in quanto tali istituti non sono assimilabili all’affidamento pieno o all’adozione definitiva.
L’INPS ricorda che la volontà di fruire dell’esonero deve essere comunicata al datore di lavoro, unitamente al numero di figli e ai rispettivi codici fiscali, ma al riguardo evidenzia che se la lavoratrice dovesse comunicare solo il numero di figli al datore di lavoro, i rispettivi codici fiscali dovranno essere inseriti nell’apposito applicativo Inps che sarà rilasciato prossimamente, con apposito messaggio.
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare l’esonero in busta paga spettante alla lavoratrice e riportarlo nelle nei flussi Uniemens da febbraio 2024 con i codici e secondo le indicazioni fornite nella circolare Inps n. 27 del 31 gennaio 2024.
L’INPS ricorda che, in presenza dei presupposti legittimanti, il diritto all’esonero decorre da gennaio 2024 ovvero dal mese di realizzazione dell’evento agevolato (nascita del secondo o di ulteriore figlio) se lo stesso avviene in corso d’anno.
In caso di spettanza da gennaio 2024, il datore di lavoro ha a disposizione i tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare n. 27 del 2024 per effettuare gli adeguamenti relativi agli arretrati del mese di gennaio e febbraio 2024, che potranno pertanto essere operati a marzo, aprile e maggio 2024.
Non è possibile chiedere l’esonero durante il congedo straordinario, il congedo di maternità o il congedo parentale in quanto in tali periodi viene versato alla lavoratrice un indennizzo e non una vera e propria retribuzione.
Se però durante il congedo di maternità o il congedo parentale, spiega l’INPS, è previsto il versamento di un’integrazione da parte del datore di lavoro è possibile fruire dell’esonero contributivo limitatamente a questa contribuzione.
Esempio INPS Ipotesi 1 -> congedo indennizzato all’80% = l’agevolazione non spetta Ipotesi 2 -> congedo indennizzato all’80% + integrazione del 20% = l’agevolazione spetta limitatamente alla quota di contributi versati sulla retribuzione al 20%. |
L’INPS chiarisce inoltre che il bonus mamme spetta anche se in caso di contributi versati a cassa diversa da INPS in quanto possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.
L’applicazione dell’esonero lascia, comunque, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e pertanto non vi sarà alcuna penalizzazione pensionistica, ma il maggiore importo percepito in busta paga concorre alla formazione del reddito.
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