Pubblicate le istruzioni INPS per la fruizione dell’esonero contributivo 2024 dedicato alle madri lavoratrici.
Con la circolare 31 gennaio 2024, n. 27, l’Istituto previdenziale ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero sui contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a carico delle lavoratrici madri del settore pubblico e privato, che abbiano almeno due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, ovvero almeno tre figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.
Le due misure, da esporre nel flusso Uniemens a partire del mese di competenza febbraio 2024, saranno riconosciute previa indicazione e/o dichiarazione da parte della lavoratrice del codice fiscale dei figli per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile.
I commi da 180 a 182, art. 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213, introducono due nuovi esoneri contributivi pari al 100% della contribuzione ai fini dell’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a carico delle lavoratrici madri del settore pubblico e privato, assunte a tempo indeterminato, che abbiano almeno due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, ovvero almeno tre figli, di cui il più piccolo di età inferiore a18 anni.
In particolare, l’esonero in argomento, riconosciuto nel limite annuo massimo di 3.000 euro da riparametrare ed applicare su base mensile spetta:
ATTENZIONE: Sono escluse dall’esonero in commento le lavoratrici del comparto domestico.
L’esonero in questione non incide ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche per espressa previsione del comma 182, Inoltre, non costituisce aiuto di Stato in quanto agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Il diritto alla fruizione dell’esonero non è subordinato al possesso del DURC in capo al datore di lavoro in quanto il beneficio trova applicazione in favore della lavoratrice.
Come precisato dall’INPS nella circolare 31 gennaio 2024, n. 27, la condizione legittimante per il godimento dell’esonero in commento si intende soddisfatta con la nascita del terzo o secondo figlio rispettivamente se si tratti della misura di cui al comma 180 o 181.
La verifica del requisito si cristallizza alla data di nascita del terzo figlio (o successivo) ovvero del secondo figlio non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in argomento in caso di premorienza di uno o più dei figli ovvero dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
NOTA BENE: La misura può essere riconosciuta a partire dal mese di perfezionamento del requisito prescritto dalla norma e, dunque, anche durante il periodo di congedo obbligatorio per maternità nelle ipotesi in cui vi sia integrazione da parte del datore di lavoro.
Di seguito si propongono alcune ipotesi esemplificative di realizzazione delle condizioni per l’accesso all’esonero:
Caso |
Durata esonero |
Lavoratrice madre di tre figli al 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie 18 anni il 20 settembre 2025. |
Da 01/2024 a 09/2025 |
Lavoratrice madre di due figli al 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie 10 anni il 16 giugno 2024. |
Da 01/2024 a 06/2024 |
Lavoratrice madre di due figli al 1° gennaio 2024, di cui il più piccolo ha 11 anni. La nascita del terzo figlio avviene il 12 febbraio 2025. |
Da 02/2025 a 12/2026 |
Lavoratrice madre di due figli al 1° gennaio 2024, di cui il più piccolo compie 10 anni il 9 dicembre 2024. La nascita del terzo figlio avviene il 19 maggio 2025. |
Da 01/2024 a 12/2024 Da 05/2025 a 12/2026 |
Lavoratrice madre di un figlio al 1° gennaio 2024. La nascita del secondo figlio avviene il 7 luglio 2024. |
Da 07/2024 a 12/2024 |
Lavoratrice madre di due figli al 1° gennaio 2024, entrambi di età superiore a 10 anni. |
Nessun esonero |
Lavoratrice madre di tre figli al 1° gennaio 2024, tutti di età superiore a 18 anni. |
Nessun esonero |
Madre con due figli, di cui il più piccolo di età pari a 8 anni. Viene assunta il 10 settembre 2024. |
Da 09/2024 a 12/2024 |
Ulteriore necessaria condizione è che la lavoratrice sia in forza presso il datore di lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
Rapporti di lavoro ammessi |
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Rapporti di lavoro domestico |
No |
Rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato sia part-time che full-time |
No |
Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia part-time che full-time |
Si |
Rapporti di apprendistato |
Si |
Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in attuazione di vincolo associativo con cooperative di lavoro |
Si |
Rapporti di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato |
Si |
Lavoro a tempo indeterminato nel settore agricolo |
Si |
Rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato |
No |
NOTA BENE: In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’esonero sarà fruibile a decorrere dal mese di competenza in cui ricade la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. |
L’esonero, sia che si tratti di lavoratrice madre con almeno tre figli, di cui il più piccolo minore di 18 anni, ovvero di lavoratrice madre con due figli, di cui il più piccolo minore di 10 anni, è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice ai fini IVS, nel limite massimo di 3.000 euro annui da riparametrare ed applicare su base mensile.
Pertanto, la soglia massima di esonero fruibile sarà pari a:
ATTENZIONE: La soglia massima di esonero non va riproporzionata per i rapporti di lavoro a tempo parziale. Resta inteso che, comunque, la lavoratrice a tempo parziale potrà fruire della misura in trattazione nell’ambito di più rapporti di lavoro.
Quanto al rapporto tra esonero lavoratrici madri e l’esonero IVS 6/7% di cui al comma 15, art. 1, legge di Bilancio 2024, vi è una sostanziale e strutturale alternatività tra le due misure (l’applicazione, ad esempio, della riduzione di 6 punti percentuali sulla retribuzione massima ammissibile pari a 2.692 euro sconterebbe una riduzione del carico contributivo pari a 247,39 euro. La soglia prevista per l’esonero destinato alle lavoratrici madri è pari, invece, a 250 euro mensili). Resta, comunque, inteso che al venir meno dei requisiti legittimanti è possibile fruire della misura prevista dal sopracitato comma 15.
Le lavoratrici, pubbliche e private, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
I datori di lavoro, come si dirà nel paragrafo successivo, dovranno, infatti, esporre nelle denunce contributive i codici fiscali dei figli che danno diritto alla fruizione della misura.
Resta fermo che, la lavoratrice potrà comunicare direttamente all’Istituto previdenziale le informazioni inerenti ai codici fiscali dei figli mediante un applicativo dedicato e raggiungibile nel portale istituzionale dell’Ente (in fase di pubblicazione).
ATTENZIONE: La mancata indicazione del codice fiscali dei figli da parte del datore di lavoro ovvero, in alternativa, da parte della lavoratrice mediante l’apposito applicativo, comporterà la revoca del beneficio fruito.
Quanto sopra sta a significare che l’applicazione dell’esonero in trattazione non può considerarsi automatica e che deve essere cura della lavoratrice farne espressa richiesta di applicazione.
Sulla relazione tra l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento ed il conseguente aumento del reddito fiscalmente imponibile in capo alla lavoratrice, pur con la possibile perdita del trattamento integrativo, l’applicazione della misura di cui ai commi 180 e 181 risulta sempre economicamente conveniente.
Al riguardo, dalla seguente tabella è possibile notare, per fasce di RAL, l’aumento netto spettante:
Spett.le Azienda
Oggetto: Comunicazione per applicazione esonero c. 180-182, art. 1, L.n. 213/2023
La presente al fine di richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo pari al 100% della quota IVS a mio carico ai sensi dell’art. 1, commi da 180 a 182, legge 30 dicembre 2023.
A tal fine, come previsto dalle disposizioni amministrative vigenti, si comunicano i seguenti dati inerenti ai propri figli:
Nome |
Cognome |
Data di nascita |
Codice fiscale |
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In ragione di quanto sopra, essendo la sottoscritta, alla data di invio della presente:
invita il ricevente datore di lavoro
all’applicazione dell’esonero in argomento dal mese di competenza ____________ dell’anno _____ e sino al periodo massimo consentito dalla norma.
La sottoscritta autocertifica, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e sotto la propria responsabilità, i dati sopra dichiarati.
Luogo e data
La Lavoratrice
Per la fruizione dell’esonero in trattazione, le lavoratrici del settore pubblico e privato, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, comunicando allo stesso il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
Nel flusso Uniemens, infatti, dovrà essere evidenziato il codice fiscale di tutti e due/tre figli, ivi incluso il codice fiscale del figlio più piccolo, consentendo all’Istituto di poter verificare l’effettiva possibilità di fruire della misura.
Fermo restando che la misura è applicabile, in presenza dei requisiti legittimanti, sin dal mese di gennaio 2024, i datori di lavoro del settore privato dovranno, a partire della mensilità di febbraio 2024, esporre il beneficio nelle denunce contributive valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> con i seguenti elementi:
I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito come segue:
ATTENZIONE: Gli arretrati dell’esonero in trattazione, ivi inclusa la restituzione dell’eventuale esonero contributivo già fruito pari al 6/7% potrà avvenire nei flussi Uniemens delle mensilità di competenza marzo, aprile e maggio 2024. In tali ipotesi la riduzione del cuneo contributivo andrà riversata all’Istituto mediante esposizione dei codici di conguaglio “M054” e “M055” rispettivamente per la riduzione del 6% e del 7% sulla quota IVS a carico dei lavoratori.
QUADRO NORMATIVO |
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