Bonus Legge di Stabilità solo con istanza ma salta il mese di gennaio

Pubblicato il 16 febbraio 2015 L’INPS, con messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2015, facendo seguito alla circolare n. 17/2015 in materia di esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015, ha fornito le tanto attese istruzioni operative per i datori di lavoro le quali, ad onore del vero, dovrebbero essere applicabili già dal 16 febbraio 2015 per cui, di fatto, non sarà possibile per i datori di lavoro adempiere in tempo.

Amara conseguenza è che le aziende dovranno versare i contributi di gennaio anche se non dovuti.

Procedura

I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo dovranno inoltrare la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione6Y” prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui intendono esporre l’esonero medesimo.

La richiesta dovrà essere fatta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.

La sede territorialmente competente attribuirà il suddetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l’istituenda base dati “lavoratori agevolati”.

UniEmens

Specifica il messaggio che i datori di lavoro dovranno esporre nel flusso UniEmens i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
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