Bonus Irpef: non impediscono la compensazione i debiti erariali iscritti a ruolo
Pubblicato il 16 giugno 2014
E’ stato chiesto alla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro se il
bonus previsto dall’articolo 1 del D.L.
66/2014 potrà essere
compensato in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.
Con il
parere n. 1 del 13 giugno 2014, la Fondazione ha chiarito che l’art. 1, comma 5, D.L. n. 66/2014, stabilisce che il bonus previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR è anticipato dal sostituto d'imposta al lavoratore per conto dell'Erario.
La norma prevede che, per il
recupero, il sostituto d'imposta utilizzi “f
ino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni."
Quindi,
non è prevista alcuna compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. n.
241/1997 ma è, invece, prevista una specifica
limitazione in ordine alle
tipologie di imposte e contributi scomputabili nonché una
priorità e dei
limiti di utilizzo.
Dopo aver analizzato le circolari dell’Agenzia delle Entrate n.
8 del 28 aprile 2014 e n.
9/E del 14 maggio 2014, nonché la risoluzione della medesima Agenzia n.
48/E del 7 maggio 2014, la Fondazione Studi ha concluso che l'eventuale
limitazione della compensazione in presenza di
importi iscritti a ruolo per debiti erariali, fintanto che rimane vigente l'attuale formulazione del D.L. n.66/2014, si ritiene
non applicabile per due ragioni:
1) l'articolo 1 del decreto legge n. 66/2014 non ha individuato quale modalità di utilizzo del credito l'istituto della compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997;
2) l'utilizzo del bonus non può essere distratto per il pagamento di somme diverse da quelle previste dal comma 5 del citato articolo 1.