, con la sentenza 49/14/07, precisa che l’accesso al bonus investimenti – ex articolo 8 della legge 388/2000 – è subordinato al fatto che il bene acquistato abbia i due caratteri di novità e strumentalità che devono essere complementari e contestuali. I giudici hanno chiarito che non è la destinazione strumentale del bene a far perdere il carattere della novità, ma è la contestuale presenza dei due attributi che dà titolo alla fruizione del credito d’imposta.
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