Raggiunto l’accordo con la Commissione Europea: bonus giovani under 35 fruibile per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024; decreto attuativo e circolare dell’INPS pronti e prossimi alla pubblicazione. È quanto è emerso durante la webtv dei consulenti del lavoro il 20 marzo 2025.
Ad annunciare l’esito positivo dell’interlocuzione avviata con la Commissione UE a seguito della missiva inviata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro al Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro, Mauro Nori, è stato il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, nel corso di un intervento alla webtv dei consulenti del lavoro il 20 marzo.
La missiva evidenziava la necessità di consentire l’accesso all’incentivo in coincidenza con le date di decorrenza previste dall’art. 22 del decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95), vale a dire dal 1° settembre 2024-31 dicembre 2025.
Ma andiamo con ordine e partiamo dal principio.
L’articolo 22 del Decreto Coesione introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni stabili di giovani under 35 nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
L’esonero spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico e si applica alle:
Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.
Tuttavia, il beneficio si applica anche nei seguenti casi:
Il beneficio si applica per un periodo massimo di 24 mesi e consiste nell’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed effettivamente sgravabili. Restano esclusi dall’agevolazione i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il limite massimo del beneficio è fissato in:
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previste dalla normativa vigente. Tuttavia, è compatibile, senza riduzione, con la maxi deduzione fiscale per nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prevista per il periodo 2024-2027.
La copertura finanziaria della misura è garantita nell’ambito del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027, con i seguenti stanziamenti:
Inoltre, l’articolo 1, comma 405, lett. a) della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) incrementa il limite di spesa dell’esonero contributivo “Bonus giovani” nei seguenti importi:
Per utilità pubblichiamo una tabella riepilogativa, rinviando per maggiori dettagli alla Guida Pratica “Incentivi Assunzioni 2025”, costantemente aggiornata.
Voce |
Dettagli |
Rapporti di lavoro agevolati |
Assunzioni a tempo indeterminato |
Lavoratori agevolati |
Under 35 anni |
Misura esonero |
100% dei contributi previdenziali a carico del datore |
Durata massima |
24 mesi |
Periodo di validità |
Assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 |
Condizioni |
Regolarità contributiva (DURC) |
Compatibilità |
Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive |
Copertura finanziaria |
Prevista per gli anni dal 2024 al 2027 nell’ambito del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027 e incrementata dalla L. di Bilancio 2025 |
Step operatività |
Autorizzazione UE (decisione SA.114799 del 31/01/2025) In attesa di decreto interministeriale attuativo e istruzioni operative INPS. |
Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto Coesione subordina l'efficacia delle disposizioni inerenti l’incentivo, “ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.”
La misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea con decisione n. SA.114799 del 31 gennaio 2025.
La piena operatività dell’incentivo è tuttavia condizionata all’adozione di un decreto interministeriale attuativo, per la definizione puntuale delle modalità di fruizione e alle successive indicazioni operative dell’INPS.
Il decreto attuativo è stato pubblicato sul sito del Dipartimento del Governo e successivamente ritirato per le numerose criticità del testo, in particolare, con riguardo al periodo agevolabile.
Il decreto attuativo, infatti, riconosceva l'incentivo solo per eventi agevolati compresi nel periodo decorrente dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e solo per le assunzioni e trasformazioni effettuate successivamente all’autorizzazione (su domanda) da parte dell’INPS, a seguito dell’attivazione dell’apposita piattaforma telematica da parte dell’Istituto previdenziale.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con una missiva datata 7 marzo 2025, aveva sollecitato un intervento presso le autorità comunitarie affinché venisse riconosciuto l’accesso all’agevolazione per gli eventi intervenuti a partire dal 1° settembre 2024, come previsto dal decreto Coesione.
Nel corso di un intervento alla webtv dei consulenti del lavoro il 20 marzo 2025 il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha annunciato l’esito positivo delle interlocuzioni avviate con Bruxelles. Un risultato tutt’altro che scontato fuori dal regime Temporary Framework, ha sottolineato Vincenzo Caridi, capo dipartimento Politiche del Lavoro Ministero del Lavoro.
Il Bonus Giovani under 35 di cui all’articolo 22 del decreto Coesione si applicherà pertanto, per tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 1° settembre del 2024 e fino al 31 dicembre. 2025, come originariamente stabilito.
In merito alle tempistiche della circolare INPS. Antonio Pone, Direttore Generale Vicario INPS, ha annunciato che il decreto attuativo, al netto degli ultimi passaggi istituzionali, è pronto e sta per essere pubblicato. Ed è pronta anche la circolare INPS che verrà emanata, per un preciso indirizzo del Ministro, immediatamente dopo. Infine, avverte, nel momento in cui verrà pubblicata la circolare, sarà anche possibile presentare le istanze.
Resta tuttavia un dubbio: se sarà mantenuta la condizione – prevista dal decreto Bonus Giovani ritirato e vieppiù del decreto Bonus Zes Unica – che la sede di lavoro in una delle regioni della ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) sia “effettiva”, ovvero che sia quella presso cui il lavoratore presta fisicamente servizio, cosa ne sarà dell’incentivo contributivo per i lavoratori in telelavoro, smart working, in distacco e trasfertisti?
Non ci resta che attendere di leggere il testo definitivo del decreto attuativo e i successivi chiarimenti procedurali dell’INPS.
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