Possibile la compensazione anticipata del credito d’imposta, anche prima della fine del trimestre di riferimento, se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalle diverse norme.
A chiarirlo una Faq che è stata pubblicata l’11 aprile 2022 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Facendo una panoramica delle diverse norme che si sono succedute negli ultimi mesi per sostenere le imprese energivore, le imprese a forte consumo di gas naturale e, in generale, le imprese per una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, si ricorda che i tax crediti in loro favore sono stati introdotti, in ordine di tempo:
Nello specifico, l’articolo 15 del Dl n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta del 20 per cento, a favore delle imprese energivore in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento. Il bonus copre le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022.
Il successivo decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 ha esteso (articolo 4) il contributo ai costi della energia elettrica-componente energia sostenuti dalle medesime imprese nel secondo trimestre 2022. In particolare, si tratta di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta del 25 per cento, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento.
L’Articolo 5 del Dl n. 17/2022 ha, invece, esteso il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento.
Da ultimo, è intervenuto il Decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 che ha rispettivamente previsto:
all’articolo 3, un contributo, sotto forma di credito d’imposta del 12 per cento, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento;
all’articolo 4, un contributo, sotto forma di credito d’imposta del 20 per cento, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento.
Entrambe le disposizioni normative si riferiscono alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale consumati nel II trimestre 2022.
Le citate norme non pongono nessun ostacolo all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti prima che il trimestre coperto all’agevolazione finisca.
L’ufficialità è arrivata, però, solo con la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Per tutti i suddetti tax credit, infatti, è stata chiesta la possibilità di avviare la compensazione senza attendere la fine del trimestre di riferimento, sia prima che secondo dell’anno 2022.
L’Amministrazione finanziaria precisa nella risposta pubblicata sul proprio sito web, in data 11 aprile 2022, che i vari decreti con i quali il legislatore ha previsto i contributi sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas ed energia elettrica nei primi due trimestri del 2022, non contengono specifiche previsioni che precludono l’utilizzo in compensazione del bonus prima della fine del trimestre di riferimento.
Dunque, è ammessa la compensazione anticipata, ossia in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento purché, in presenza di tutti i requisiti previsti dalle diverse norme, alla data di utilizzo del credito, le spese su cui è calcolato il tax credit siano già state sostenute secondo il criterio di competenza e le imprese siano in possesso delle fatture di acquisto.
E’ possibile, quindi, non rimandare la compensazione, che deve in ogni caso seguire le regole previste dall’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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