Non è possibile integrare con nota di variazione la fattura relativa ad interventi del bonus facciate, emessa erroneamente senza l’indicazione dello sconto in fattura. Lo fa presente l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 385 del 20 luglio 2022 fornita in seguito ad una richiesta di chiarimento in cu si spiega che è stata emessa erroneamente una fattura per bonus facciate senza applicare lo sconto del 90 per cento.
Il committente - persona fisica beneficiaria del bonus facciate - ha saldato nel 2021 il 10% del corrispettivo totale in fattura con c.d. “bonifico parlante”. Il 90% della fattura doveva essere lo sconto praticato dal fornitore corrispondente alla detrazione spettante, ma non fruito perché accortosi dell’errore sulla fattura.
Si chiede, quindi, di modificare con una nota di variazione, ex art. 26 Decreto Iva, la fattura originariamente emessa al fine di integrare la stessa con l'espressa indicazione dello "sconto" praticato.
La risposta dell’Agenzia non è diretta ad accogliere quanto proposto. Non vi sono, infatti, gli estremi per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura in quanto il documento è valido perché riporta l’esatto imponibile Iva, pari al prezzo pattuito, e la corrispondente imposta, calcolata sull'intero corrispettivo al lordo dello sconto. La mancanza dell’annotazione dello sconto non pregiudica la validità fiscale della fattura.
Va rilevato, quindi, che senza l’indicazione dell’ammontare dello sconto pattuito, l'opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, anche per il fatto che non vi è stato il pagamento dei lavori per l'intero.
Il committente dovrà rinunciare allo sconto in fattura ma l’Agenzia fornisce indicazioni per recuperare, in presenza degli altri requisiti, l’agevolazione:
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