Bonus facciate anche per parapetti dei balconi. Fuori l’illuminazione notturna

Pubblicato il 07 ottobre 2021

Si forniscono ulteriori indicazioni per la fruizione del bonus facciate; in particolare, per gli interventi diretti alla sostituzione dei parapetti presenti nei balconi, al rifacimento delle tende avvolgibili e all’installazione di un sistema di illuminazione notturna.

L’agevolazione denominata “bonus facciate”, istituita dalla legge di bilancio 2020 e ritoccata dalla successiva (L. n. 178/2020), dispone la detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, come da decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il perimetro oggettivo del bonus riguarda le strutture opache della facciata (compresa la pulitura e la tinteggiatura della superficie), balconi, ornamenti e fregi. Sul punto la circolare n. 2/E/2020 ha specificato che devono intendersi ammessi al bonus gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale”.

Esclusi, invece, gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Sono riconducibili al bonus le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus stesso.

Bonus facciate anche per parapetti e tende avvolgibili?

Tornando all’oggetto del quesito posto, la risposta n. 673 del 6 ottobre 2021 non pone limiti per la fruizione del bonus in caso di lavori di sostituzione dei parapetti sull'involucro esterno visibile del palazzo.

Invece, con riferimento al rifacimento delle tende avvolgibili, il discorso è più articolato: sarà possibile la detrazione solo se tali lavori, sulla base di presupposti tecnici, risultino aggiuntivi al completo intervento edilizio. Infatti, tali spese saranno ammesse solo in quanto opere accessorie e di completamento del più ampio intervento.

Semaforo rosso per il sistema di illuminazione della facciata

In merito all’ultima richiesta, relativa all'installazione di un sistema di illuminazione della facciata, l’Agenzia non concede il bonus: infatti, dato il fine dell’agevolazione che è quello di favorire interventi edilizi volti al decoro urbano, le spese per l’illuminazione della facciata non rientrano tra i lavori edilizi meritevoli di aiuto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy