Si incentra sull’utilizzo dei vari bonus riconosciuti alle imprese energivore e non per alleggerire il peso degli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 maggio 2022.
Infatti, tali crediti d’imposta sono stati previsti da:
La circolare n. 13/E/2022 è una sorta di bussola per consentire alle imprese di verificare gli elementi necessari per accedere ai vari bonus.
Circa l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 15 del Sostegni-ter, vengono identificate le imprese:
Dunque, una prima rilevante precisazione riguarda i requisiti soggettivi per usufruire dei crediti per le imprese energivore: queste devono essere regolarmente inserite nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Mise del 21 dicembre 2017, con riferimento all’anno 2022.
Il riferimento è alla norma del Sostegni-ter che identifica le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all’articolo 3 e, contestualmente, iscritte all’elenco di cui al successivo articolo 6, comma 1.
In base a ciò, va osservato il rispetto di:
Inoltre, l’articolo 4 del Dm identifica i requisiti di intensità di costo dell’energia elettrica rispetto al Valore aggiunto lordo (almeno il 20 per cento) o rispetto al fatturato (almeno il 2 per cento) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l’iscrizione
all’elenco.
Dunque, condizione essenziale per concorrere al bonus è l’inserimento nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.
Qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco di quest’anno, sebbene sia stata presente al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi maturati.
Inoltre, l’impresa deve essersi caricata di spese per la componente energetica nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Un paragrafo a parte è dedicato alla cedibilità dei crediti d’imposta: sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 e fino a tale data sono anche cedibili (per intero).
Le regole previste specificano che la cessione può avvenire verso tutti i soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
In linea con quanto fissato per il Superbonus, dopo la prima cessione sono previsti due ulteriori passaggi limitatamente verso:
N.B. Il fatto che la cessione può essere eseguita solo per intero implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.
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