Importanti novità per i bonus edilizi arrivano da un emendamento che è stato approvato dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato al Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Il Testo del Ddl ora passerà all’esame dell’Aula del Senato.
Con il correttivo approvato al Dl “caro energia” si prospetta un nuovo cambio di rotta per le regole legate ai lavori di ristrutturazione edilizia.
In pratica, si trasferisce sull’edilizia privata la qualificazione oggi vigente solo per i lavori pubblici.
E’ disposto, infatti, che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (Dl. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/20), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 le imprese che eseguono lavori sopra i 516 mila euro dovranno essere dotate di certificazione SOA; la stessa che finora è richiesta per la partecipazione agli appalti pubblici.
Il nuovo regime di qualificazione per le imprese private avrà, però, un'entrata in vigore graduale: scatterà infatti dal prossimo anno, con piena operatività solo dal luglio 2023.
Queste le tappe:
fino al 31 dicembre 2022 non ci sarà alcun cambiamento delle norme;
dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 basterà la richiesta della domanda di certificazione (regime transitorio);
entrata a regime dal 1° luglio 2023 con obbligo della certificazione.
Altro vincolo è che tale qualificazione varrà solo per lavori di importo superiore a 516mila euro.
Come detto, i nuovi obblighi non entreranno in vigore subito, ma a partire dal 2023, e riguarderanno solo i lavori di importo superiore a 516mila euro.
L’emendamento al Dl 21/2022 disciplina espressamente cosa le imprese che vogliono lavorare nei cantieri del Superbonus e degli altri bonus edilizi devono fare nel cosiddetto periodo transitorio.
Per poter ottenere il Superbonus e gli altri bonus edilizi, le imprese chiamate ad eseguire i lavori in appalto o in subappalto – durante il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 – dovranno:
essere in possesso della qualificazione SOA, prevista dall’articolo 84 del Codice Appalti, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto;
essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
Pertanto, durante il periodo transitorio, per il riconoscimento degli incentivi sarà necessario che all’impresa sia stata rilasciata l’attestazione della qualificazione SOA.
Invece, dal 1° luglio 2023, i lavori incentivati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi potranno essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA.
Il nuovo obbligo di qualificazione SOA interesserà:
le imprese edili che durante l’ultimo anno sono state coinvolte nei lavori dell’ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni, che scadranno il 31 dicembre 2024;
relativamente al Superbonus, le imprese chiamate ad eseguire interventi su condomìni, edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario, edifici ex Iacp o con le stesse finalità, edifici situati nei crateri sismici. Il Superbonus per le altre tipologie di beneficiari (unità unifamiliari, ASD, cooperative di abitazione, comunità energetiche rinnovabili) scadrà prima dell’introduzione dell’obbligo di qualificazione.
Non saranno interessate dal nuovo obbligo le imprese edili coinvolte nel Bonus facciate, che dovrebbe scadere a dicembre di quest’anno, salvo proroghe dell’ultimo minuto.
Un altro emendamento approvato in sede di conversione del Decreto “caro energia” in tema di Superbonus al 110% è quello che sancisce che l’obbligo contrattuale si applica per opere che complessivamente valgono più di 70mila euro e, comunque, soltanto ai lavori edili, non ad altre lavorazioni o impianti.
Per i lavori edili di importo superiore a 70mila euro, quindi, i bonus fiscali saranno riconosciuti solo se nell’atto di affidamento sia indicato che sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile (nazionale e territoriali), stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale vincolo contrattuale diventa la condizione per accedere a tutti gli incentivi statali (non solo per il Superbonus del 110%, ma anche per il bonus facciate e l’ecobonus), per effettuare i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione indicati dall’allegato X al Decreto legislativo 81/2008.
Riguardo al vincolo che impone la sottoscrizione del contratto dell’edilizia, l’emendamento approvato specifica, quindi, che questo:
si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro;
si riferisce esclusivamente ai soli lavori edili.
Inoltre, il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Il tutto è stato pensato per rafforzare i sistemi di controllo, favorendo il contrasto al lavoro irregolare.
Diverse e contrastanti le reazioni del mondo dell’edilizia all’introduzione della qualificazione Soa e degli altri vincoli imposti.
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