Precisazioni arrivano per la fruizione in compensazione del bonus Cinema per le imprese dell’esercizio cinematografico e per il potenziamento dell’offerta cinematografica.
Con due identiche risposte – nn. 152 e 153 del 22 maggio 2019 – l’agenzia delle Entrate fa luce sui limiti di utilizzo del credito d’imposta per i cinema.
La disciplina sui crediti d’imposta in discorso è stata rivista ampiamente con la legge n. 220/2016 che ha previsto un bonus:
Dalle norme in vigore emerge che:
Con riferimento al limite generale di 700.000 euro (articolo 34, comma 1, L. 388/2000), che vige come limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, l’agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 9/DF/2008, in base alla quale “il limite generale alle compensazioni previsto dal richiamato art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 non riguarda i crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali consistenti appunto nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi)”.
Ed hanno natura sovvenzionale anche i bonus Cimena in discorso, visto che per essi è stato istituito un apposito fondo (L. n. 220 del 2016, Fondo per il cinema e l’audiovisivo) diretto a finanziare gli interventi previsti.
Pertanto non si applica, in sede di compensazione, il limite generale annuale di 700.000 euro.
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