L’Agenzia delle Entrate ha istituito fruire il codice tributo per utilizzare l’incentivo – c. d. Bonus chef - introdotto dalla legge di Bilancio 2021 a sostegno del settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid.
Si ricorda che la misura viene concessa sotto forma di credito di imposta, ai sensi del regolamento de minimis, nella misura massima del 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 e, comunque, fino all’importo di seimila euro.
Le disposizioni attuative sono state illustrate dal decreto interministeriale del 1° luglio 2022, mentre gli interessati hanno potuto inviare le istanze – tramite l’apposita procedura – entro il 3 aprile 2023.
Tra l’altro è stato previsto che:
Pertanto, al fine di consentire detto utilizzo, la risoluzione n. 71 del 19 dicembre 2023 istituisce il seguente codice tributo:
Detta sequenza va indicata nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Infine, l’Agenzia effettuerà i consueti controlli per verificare che il bonus non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione con il relativo importo che il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inviato all’Agenzia delle Entrate.
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