L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese di autotrasporto.
A prevederlo è la risoluzione n. 61/E del 10 novembre 2023, che ha fissato il codice tributo “7058”.
Il cosiddetto Decreto Energia, all’articolo 6 (DL n. 17 del 1° marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20% (al netto dell’IVA) delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese (c.d Bonus autotrasporto):
NOTA BENE: Il contributo è utilizzabile solo in compensazione.
I criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta sono stati definiti dal Decreto n. 413/2022 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Tale decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il Ministero dei trasporti trasmette all’Agenzia l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo concesso, comprese le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ogni beneficiario può visionare il contributo ricevuto nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate.
A completamento della citata normativa, la risoluzione n. 61/E/2023, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, ha istituito il seguente codice tributo:
L’identificativo trova posto nella sezione “Erario” della delega di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA” indicato nel cassetto fiscale.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del suddetto decreto interministeriale, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
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