Anche i cittadini extracomunitari con titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca diversi dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo potranno ottenere il bonus bebè. A comunicarlo è l'INPS con il messaggio n. 1562 del 7 aprile 2022 con il quale illustra le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia e spiega cosa fare a chi si è visto respingere le domande di assegno.
L’assegno di natalità o bonus bebè è un assegno mensile erogato dall'INPS alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
In vigore dal 1° gennaio 2015, il bonus bebè è stato modificato e prorogato di anno in anno fino al 2021.
Per il 2022 l'assegno di natalità non è stato prorogato perchè sostituito dall'assegno unico e universale (articolo 10 del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230) che ha abrogato, dal 1° gennaio 2022, tra le altre, anche questa prestazione. Ovviamente, l'INPS continuerà ad erogare il beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nell’annualità 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.
Di seguito un breve excursus storico e normativo del bonus bebè.
Riferimento normativo |
Proroghe temporanee |
Articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 |
Introduzione della misura dal 1° gennaio 2015.
Erogazione dell'assegno di natalità ai figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione |
Articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 |
Erogazione dell'assegno di natalità per gli eventi verificatisi nel 2018, esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione |
Articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 |
Erogazione dell'assegno di natalità per i nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione |
Articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
Erogazione dell'assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato nel 2020 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione |
Articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 |
Erogazione dell'assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. |
L’assegno di natalità è riconosciuto, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, anche ai cittadini extracomunitari in possesso di un idoneo titolo di soggiorno.
Ed è proprio sulla definizione di “idoneo titolo di soggiorno” che si sofferma l'INPS, aggiornando le istruzioni alla luce dell'evoluzione del quadro giuridico.
In particolare, il legislatore in origine prevedeva che i cittadini extracomunitari, ai fini della concessione del bonus bebè, dovessero essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
In merito sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale che hanno riguardato la disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le successive proroghe.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, investita della questione, con la sentenza del 2 settembre 2021 (C-350/20), ha riconosciuto all'assegno di natalità la natura di prestazione familiare rientrante nell’ambito degli interventi di sicurezza sociale, elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, per i quali i cittadini di Paesi terzi (articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98/UE) beneficiano del diritto alla parità di trattamento.
A seguire, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 54, depositata il 4 marzo 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 (e delle successive proroghe vigenti fino al 31 dicembre 2021), nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità:
Sulla norma censurata dalla Corte costituzionale è intervenuta la legge europea 2019-2020 (articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238), che ha modificato in modo significativo l'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 190/2014.
In sostanza, il legislatore italiano, adeguandosi alla normativa UE, stabilisce che possono accedere al bonus bebè:
Alla luce del nuovo quadro giuridico, l'INPS fa presente che:
- accoglierà le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca e in fase di istruttoria (in presenza dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 238/2021 e indicati nella sentenza della Corte Costituzionale);
- i nuovi beneficiari potranno chiedere il riesame delle domande respinte per mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo. Sono fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per evento che ha determinato il consolidamento del rapporto.
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