Si amplia la platea dei beneficiari dell’assegno di natalità – Bonus bebè, previsto dall’articolo 1, commi da 125 a 129. L. n. 190/2014, le cui prime istruzioni operative sono state fornite dall’Inps con circolare n. 93/2015.
Il beneficio spetta ai nuclei familiari con figlio nato o adottato o in affido preadottivo in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
L’importo annuo dell’assegno è pari a:
- 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
- 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
L’assegno viene erogato per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare.
Con riferimento ai soggetti che possono richiedere il beneficio ed in particolare i cittadini stranieri, ossia i soggetti privi della cittadinanza di uno Stato membro della UE, la circolare 93/2015 indica che hanno diritto all’assegno solo i possessori del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Sul punto è però intervenuto, con parere trasmesso il 27 luglio 2016, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha esteso il beneficio agli stranieri titolari dei seguenti permessi:
- carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro.
Pertanto, come specifica la circolare n. 214 del 6 dicembre 2016 dell’Inps, anche tali soggetti sono ammessi a presentare domanda per ottenere l’assegno di natalità. Essendo però necessari adeguamenti procedurali per l’acquisizione telematica dei nuovi titoli di soggiorno, gli interessati devono, in via transitoria, rilasciare una autodichiarazione attestante la titolarità dello stesso e l’indicazione degli estremi del permesso di soggiorno.
L'Istituto riesaminerà le domande già presentate e scartate; sarà cura dell' interessato presentare apposita richiesta tramite il modulo allegato.
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