Con ordinanza del 9 novembre 2020, il Tribunale di Milano ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’INPS, consistente nel diniego del (cd. bonus asilo nido), agli stranieri non in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. Tale disciplina del beneficio è stata ritenuta di natura discriminatoria con riferimento alla nazionalità, in danno dei migranti regolarmente presenti in Italia, posto che sulla base della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/UE del 13 dicembre 2011, “tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente degli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell’ammissione”.
Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla medesima direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi (ad esempio, ai familiari).
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 2663 del 21 luglio 2021.
In attuazione della suddetta ordinanza, con messaggio n. 4768 del 18 dicembre 2020, l’Istituto ha disposto l’accoglimento delle nuove domande del c.d. bonus asilo nido, presentate entro la fine dell’anno 2020 dagli stranieri residenti nel nostro Paese titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso, nonché il riesame in autotutela, su domanda dell’interessato, di quelle già presentate nel 2020 e definite con diniego.
Tanto rappresentato, a seguito della sentenza n. 633/2021, pubblicata il 15 giugno 2021, con cui la Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso proposto dall’Istituto avverso la suddetta ordinanza, con il messaggio in commento si conferma l’operatività delle indicazioni dettate dal messaggio citato in materia di accettazione e riesame in autotutela delle istanze di bonus asilo nido presentate dai cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, seppure non di lungo periodo.
Dette domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate, in attesa delle definitive decisioni degli Organi giudiziari aditi o competenti in materia.
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