Bonus alle lavoratrici madri: non è welfare aziendale

Pubblicato il 04 marzo 2024

Una società in qualità di sostituto di imposta, decide di voler riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra l'indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell'INPS, e il cento per cento della retribuzione mensile lorda (Bonus mamme).

L’istante domanda all’Amministrazione finanziaria se tale somma rientri nel reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51 del Tuir.

L’Amministrazione finanziaria fornisce soluzione con la risposta n. 57/E del 1° marzo 2024.

Secondo la società, le suddette somme possono essere trasformate in quota Welfare da accreditare nel conto Welfare individuale secondo le regole del Piano Welfare già in essere e in quanto tali godere dello stesso trattamento fiscale e contributivo agevolato previsto per il Welfare aziendale, secondo la normativa in vigore.

Principio di onnicomprensività anche per il Bonus mamme?

Nella risposta n. 57/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il richiamato articolo 51, comma 1, del Tuir sancisce il cosiddetto ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Esistono, però, delle deroghe che vengono disciplinate dai commi 2 e ultimo periodo del 3 dello stesso articolo, secondo cui alcune opere, servizi, prestazioni e rimborsi spesa non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, in ragione anche della circostanza che i benefit ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente reddituale.

NOTA BENE: Infatti, qualora tali benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.

Inoltre, ai fini dell’applicabilità del regime di favore previsto dalle disposizioni contenute nell’art. 51 comma 2 del TUIR, è necessario che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

ATTENZIONE: Specifica la risposta agenziale, richiamando anche alcuni precedenti documenti di prassi, che con l’espressione “categorie di dipendenti” utilizzata dal legislatore ci si riferisce a tutti i dipendenti di un certo “tipo” o di un certo “livello” o “qualifica”; mentre non è possibile individuare una ''categoria di dipendenti'' sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente.

Con riferimento al caso di specie, pertanto, l'attribuzione del Welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea ad individuare una ''categoria di dipendenti'' nel senso sopra illustrato, perciò le somme in oggetto devono assumere rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir, in quanto, rappresentando un'erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.
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