Le domande del “bonus 600 euro” presentate dai dipendenti stagionali, e respinte successivamente dall’INPS, saranno riprocessate confrontando i dati con il modello UNILAV e, pur in assenza della qualifica “S”, “T” o “G” nell’Uniemens, in presenza della codifica “Stagionale SI” in UNILAV, il bonus di 600 euro verrà riconosciuto automaticamente.
A specificarlo è il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con il comunicato stampa del 25 maggio 2020, all’esito del tavolo tecnico tenutosi lo scorso 11 maggio 2020 tra i rappresentanti del CNO dei Consulenti del Lavoro e i rappresentanti della Direzione Generale dell’INPS.
La Direzione Centrale INPS, relativamente per i mesi di febbraio e marzo 2020, ha segnalato la generazione di un numero elevato di DM in stato “ANOMALO” e “PROVVISORIO”. L’Istituto Previdenziale attribuisce il problema alla mancanza di quadratura della denuncia aziendale sulla quale è stato inserito l’importo dei contributi sospesi.
Pertanto, per ogni DM in stato “Anomalo” e “Provvisorio” verrà inviata una mail all’intermediario, al fine di provvedere alle necessarie correzioni.
In materia di sospensione dei contributi previdenziali, come noto si sono susseguite numerose norme che hanno inevitabilmente generato dubbi e confusione applicativa.
Al fine di fare maggior chiarezza e fornire uno strumento di utilità, i CdL segnalano di aver allegato al comunicato stampa un prospetto riepilogativo delle diverse disposizioni normative, circolari e messaggi che si sono susseguiti in questi mesi.
Infine, altro chiarimento fornito riguarda la corretta esposizione dei dati nel flusso Uniemens in caso di accesso alla CIGD.
Con riferimento agli adempimenti informativi ai quali sono tenuti i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali in argomento, le imprese interessate ai trattamenti di integrazione salariale possono anche richiedere il pagamento diretto della CIGO e del FIS.
Nel caso dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), l’erogazione della prestazione avverrà, invece, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS. Per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.
Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.
Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.
Ferme restando le modalità operative sopra descritte, si precisa che, in presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, è necessaria nel flusso Uniemens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni.
Per concludere, con riferimento agli assegni erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, i datori di lavoro, al fine di consentire l’accredito della contribuzione correlata sulla posizione assicurativa dei lavoratori interessati, dovranno comunque provvedere all’invio dei flussi Uniemens.
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