Due importanti precisazioni giungono dall'INPS con riferimento alle indennità una tantum previste dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La prima precisazione riguarda i lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori mentre la seconda attiene l'incompatibilità delle una tantum con il reddito di emergenza.
I chiarimenti sono contenuti nel messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021 e integrano le indicazioni fornite con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021.
L'articolo 10, comma 6 del decreto Sostegni prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Coloro che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020), anche a seguito di riesame con esito positivo, per ottenere l'indennità devono presentare apposita domanda e possedere alternativamente i seguenti requisiti:
In entrambi i casi i lavoratori:
Con riferimento alle due platee di lavoratori dello spettacolo l'INPS chiarisce, nel messaggio n. 1764/2021, che i limiti di reddito indicati come soglia massima, da non superare per godere dell'indennità di 2.400 euro (75.000 euro e 35.000 euro), si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.
Il paragrafo 8 della circolare n. 65 del 19 aprile 2021 indica le ipotesi di incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni e le altre prestazioni previdenziali.
Tra le incompatibilità citate vi è anche quella anche quella con il Reddito di emergenza (Rem). Tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni sono difatti incompatibili con il Reddito di emergenza (Rem), per il quale l’articolo 12 del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di ulteriori tre quote.
Sul punto l'INPS chiarisce che l'incompatibilità de quo è da intendersi con il solo Rem 2021. Pertanto:
Si ricorda che la domanda per l'una tantum pari a 2.400 euro del decreto Sostegni per chi non ha beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori può essere presentata entro il prossimo 31 maggio.
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