I pubblici dipendenti non dovranno rendere l'autodichiarazione per ottenere, dall'Amministrazione di appartenenza, il bonus 150 euro. E' quanto previsto dal disegno di legge di conversione del decreto Aiuti-ter (decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il disegno di legge, assegnato alle Commissioni riunite, Commissione speciale istituita il 19 ottobre 2022, è attualmente all'esame delle predette Commissioni che stanno vagliando i numerosi emendamenti presentati al provvedimento dalle diverse forze politiche.
La discussione in Aula alla Camera dei deputati è calendarizzata per il 10 novembre 2022.
Tra le prime proposte emendative approvate ve ne è una che riguarda l’indennità una tantum di importo pari a 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Vediamo di cosa si tratta.
L’articolo 18 del decreto Aiuti-ter prevede la corresponsione di un’indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti (con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico ai quali il bonus è erogato su domanda dall'INPS) con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre che non superi i 1.538 euro.
Il bonus è erogato in via automatica (non è infatti necessario presentare specifica richiesta) dal datore di lavoro con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022 anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
ATTENZIONE: Il bonus è riconosciuto a condizione che il lavoratore, pubblico e privato, non sia titolare di trattamenti pensionistici, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione, nonché appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza (in questi casi si applicano, invece, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto Aiuti-ter che attribuiscono all'INPS il compito di erogare, nel mese di novembre 2022, l’indennità una tantum).
Il lavoratore (attualmente sia pubblico che privato), a tal fine, è tenuto a presentare apposita e preventiva dichiarazione “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16”.
L'INPS, con il messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022, ha pubblicato un fac-simile di dichiarazione, dall'utilizzo opzionale, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
Tutte le istruzioni sull’indennità sono state fornite con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022.
A differenza di quanto stabilito per l'indennità una tantum di importo pari a 200 euro (articolo 31 del Dl n. 50/2022, convertito, come integrato dall'articolo 36, comma 1, Dl n. 73/2022, convertito, circolare n. 73 del 24 giugno 2022 e messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022), la preventiva dichiarazione da rendere al proprio datore di lavoro al fine di ricevere l’indennità di importo pari a 150 euro, dichiarazione con la quale appunto si afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza, è obbligatoria sia per il lavoratore pubblico sia per quello privato.
La proposta emendativa al disegno di legge di conversione del decreto Aiuti-ter, approvata lo scorso 7 novembre, prevede di modificare l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 aggiungendo, in fine, i seguenti periodi: “Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo”.
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