Con la pubblicazione della legge di bilancio 2024 - L. n. 213/2023 – è stato disposto un aumento che va a colpire i contribuenti che hanno eseguito gli interventi edilizi che danno luogo a deduzioni o detrazioni d'imposta.
Si tratta della maggiorazione che riguarda l’aliquota della ritenuta d’acconto operata dagli istituti sui bonifici disposti dai contribuenti per i fini suddetti: si passa dall’8 all’11 per cento.
La disposizione si applica a decorrere dal 1° marzo 2024, con riguardo unicamente alla data di disposizione del bonifico.
La legge di bilancio 2024 ha modificato l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che le banche e le Poste Italiane effettuino una ritenuta – ora dell'11 per cento - all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici – c.d. parlanti - disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Tra i lavori a cui riferisce la norma vi sono: il superbonus (articolo 119, decreto-legge n. 34/2020), l’ecobonus (articolo 14, decreto-legge n. 63/2013), il sismabonus (articolo 16, decreto-legge n. 63/2013), il bonus casa 50% (articolo 16-bis, DPR n. 917/1986), il bonus barriere 75% (articolo 119-ter, decreto-legge n. 34/2020).
La ritenuta si applica:
Quindi se un contribuente ha affidato ad una impresa lo svolgimento di lavori per i quali si intenda richiedere la detrazione d’imposta, la ditta riceverà un importo ridotto in base alla percentuale prevista a titolo di ritenuta d’acconto, al momento dell’accredito in banca del bonifico da parte del committente.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 del 2010 ha specificato che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta.
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