Nella circolare n. 30/E del 28 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al rimborso delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina a favore degli investitori italiani colpiti dal default dello Stato sudamericano nel 2001.
Nell'ambito dell'arbitrato internazionale avviato dinanzi all'apposito organismo della Banca Mondiale è stato deciso il rimborso dei titoli obbligazionari emessi dall’Argentina per la ristrutturazione del debito.
L'accordo, nello specifico, prevede il rimborso del capitale versato alla sottoscrizione dei titoli nella misura corrispondente al pagamento in contanti di un importo pari al 150% del valore nominale, con annullamento dei titoli rimborsati. Più precisamente, lo stesso prevede che, a fronte della restituzione allo Stato emittente (per il relativo annullamento) delle obbligazioni in possesso degli investitori italiani, questi ultimi riceveranno una somma che è la restituzione del capitale investito con una ulteriore maggiorazione.
Con la circolare n. 30/E/2016, l'Agenzia si pone l'obiettivo di chiarire il trattamento fiscale applicabile in capo ai suddetti investitori italiani a fronte della percezione di una somma di denaro superiore al valore nominale dei titoli sottoscritti ed oggetto di annullamento/rimborso.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, le somme corrisposte dalla Repubblica Argentina agli obbligazionisti, in cambio dell'annullamento dei titoli per effetto del rimborso, costituiscono reddito diverso di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Tuir), e generano in capo ai medesimi soggetti, se percepite al di fuori dell'esercizio di arti, professioni o di imprese, una plusvalenza imponibile.
Tale plusvalenza è costituita dalla differenza tra la somma rimborsata e il costo o valore di acquisto del titolo, aumentato di ogni onere inerente alla relativa produzione e, in quanto tale, soggetta all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (articolo 5, comma 2, Dlgs 461/1997).
Conclude, così, la circolare 30/E/2016 che l'imposta sostitutiva sui suddetti redditi sarà applicata nella misura del 12,50%, senza possibilità di applicare ad essi gli ultimi aumenti dell'aliquota imposta.
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