In capo all'amministratore di blog non è configurabile una posizione di garanzia ed un conseguente obbligo giuridico di garanzia, giacché tale figura non è investita da alcuna fonte di poteri giuridici impeditivi di eventi offensivi di beni altrui, affidati alla sua tutela per l'incapacità dei titolari di adeguatamente proteggerli.
Piuttosto, la non tempestiva attivazione, da parte del “blogger”, al fine di rimuovere i commenti offensivi pubblicati da soggetti terzi sul suo blog equivale non al mancato impedimento dell'evento diffamatorio - rilevante ex art. 40, secondo comma comma, cod. pen. - ma alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione, con ulteriore replica della offensività dei contenuti pubblicati su un diario che è gestito dal blogger.
Così, se il gestore del blog apprende che sono stati pubblicati da terzi contenuti obiettivamente denigratori e non si attiva tempestivamente a rimuoverli, finisce per farli propri e per porre in essere ulteriori condotte di diffamazione, consistenti nell'aver consentito, proprio utilizzando il suo blog, l'ulteriore divulgazione delle stesse notizie diffamatorie. Difatti, è sempre il gestore del blog a permettere, avendolo in tal senso configurato, che ai suoi post possano seguire i commenti dei lettori.
E’ quanto roconosciuto dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 12546 del 20 marzo 2019.
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