Black list, sì alla deducibilità se il minor prezzo è dimostrato con la comparazione
Pubblicato il 06 maggio 2013
Con sentenza
33/22/2013 depositata il 22 marzo 2013, la Ctr Lombardia interviene a chiarire che il requisito dell’effettivo interesse economico (seconda esimente), per la deducibilità dei costi delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata - i paesi della black list - è sufficientemente dimostrato se l’impresa accertata produce documentazione, anche esemplificativa, che contiene più fatture con la comparazione dei
prezzi fra fornitori italiani e stranieri.
Nel caso trattato la società ha dimostrato con propri elaborati, appositamente redatti, quale fosse il prezzo di acquisto dell'articolo che aveva comparato mettendo a confronto il prezzo di più fornitori, fra cui quello italiano, rispetto al fornitore black list.
La prova è valida anche se riguarda solo un campione, se pur significativo, di acquisti (nel caso di specie si riferiva al 47,81%
degli acquisti black list).