Bilancio condominiale Contabilità più semplice

Pubblicato il 16 gennaio 2017

Per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale, non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle previste per i bilanci delle società. E’ invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione.

Non si richiede nemmeno che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero che siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell’organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore sulla base della predetta documentazione giustificativa.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di alcuni condomini, i quali avevano impugnato la delibera di approvazione dei bilanci consuntivi relativa a due annualità, adducendo che le spese in questione non erano state oggetto di preventiva approvazione da parte dell’assemblea, che la relativa documentazione era inattendibile e che alcune voci non erano conformi a quelle inserite nel bilancio consuntivo proposto in una pregressa assemblea.

Respingendo le relative censure, la Suprema Corte ha oltretutto precisato che spetta comunque all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate su iniziativa dell’amministratore.

Sindacato giudiziario su approvazione bilancio Non esteso al merito

Per di più, il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali, non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità.

Ne consegue – conclude la seconda sezione con sentenza n. 454 dell’11 gennaio 2017 – che non è suscettibile di controllo da parte del giudice, l’operato dell’assemblea condominiale inerente la questione dell’approvazione, in sede di rendiconto, di spese che pur si assumono superflue. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy