Per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale, non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle previste per i bilanci delle società. E’ invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione.
Non si richiede nemmeno che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero che siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell’organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore sulla base della predetta documentazione giustificativa.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di alcuni condomini, i quali avevano impugnato la delibera di approvazione dei bilanci consuntivi relativa a due annualità, adducendo che le spese in questione non erano state oggetto di preventiva approvazione da parte dell’assemblea, che la relativa documentazione era inattendibile e che alcune voci non erano conformi a quelle inserite nel bilancio consuntivo proposto in una pregressa assemblea.
Respingendo le relative censure, la Suprema Corte ha oltretutto precisato che spetta comunque all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate su iniziativa dell’amministratore.
Per di più, il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali, non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità.
Ne consegue – conclude la seconda sezione con sentenza n. 454 dell’11 gennaio 2017 – che non è suscettibile di controllo da parte del giudice, l’operato dell’assemblea condominiale inerente la questione dell’approvazione, in sede di rendiconto, di spese che pur si assumono superflue.
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