Bilanci 2009, conversione delle poste in valuta al cambio di fine esercizio

Pubblicato il 22 febbraio 2010

Con le operazioni di chiusura dei bilanci 2009, molte imprese hanno dovuto affrontare il problema della valutazione delle attività e passività extra euro al tasso di cambio di fine esercizio, riportando i conseguenti utili e perdite nel conto economico di fine anno.

Le poste che devono essere convertite sono quelle monetarie, come per esempio i crediti iscritti sia nelle immobilizzazione che nel circolante, i debiti sia a breve che a lungo termine e le disponibilità liquide (cassa e c/c bancari in valuta). L’adeguamento deve essere fatto al cambio della data di chiusura dell’esercizio, cioè quello del 31 dicembre 2009, riportato con comunicato del ministero dell’Economia nella “Gazzetta Ufficiale” n. 6 del 9 gennaio 2010. La conversione dei crediti e dei debiti iscritti in bilancio, al cambio di fine anno, comporta sempre l’evidenziazione di utili o di perdite nel conto economico. Gli utili su cambi vengono contabilizzati come variazione in diminuzione temporanea, mentre le perdite su cambi si presentano come una variazione in aumento temporanea. Nel caso, invece, di immobilizzazioni materiali e immateriali e di partecipazioni iscritte al costo o di titoli immobilizzati non si evidenzia alcuna differenza cambi da valutazione e quindi nessuna variazione fiscale, essendo queste valutate al cambio di accensione. Analoga sorte spetta ai titoli, strumenti finanziari e partecipazioni denominati in valuta e alle rimanenze di merci o materia acquistate con prezzo in valuta.

Nel bilancio, gli utili e le perdite su cambi, che derivano dall’adeguamento al cambio di fine anno, si iscrivono nella voce C-17bis del conto economico. In caso di utili netti su cambi, questi vanno accantonati in una riserva non distribuibile sino al realizzo; ma la riserva può essere utilizzata per la copertura delle perdite. La regola non si applica alle società che redigono il bilancio di esercizio seguendo le regole Ias/Ifrs. In presenza di un risultato in perdita oppure costituito da un utile inferiore al provento netto su cambi non si alimenta alcuna riserva e la sua eventuale destinazione è limitata all’utile di bilancio.

Per ciò che riguarda la dichiarazione dei redditi, nel modello Unico l’adeguamento è irrilevante e non comporta l’effettuazione di apposite variazioni in aumento o in diminuzione. Infatti, l’articolo 110 del Tuir (comma 3) stabilisce che gli oneri e i proventi scaturiti dall’adeguamento delle attività e delle passività in valuta al cambio di fine esercizio non sono fiscalmente rilevanti. Pertanto, le perdite su cambi non sono deducibili e gli utili su cambi non concorrono alla formazione del reddito. Tali regole non valgono per i soggetti che adottano la contabilità plurimonetaria, avendo sistematicamente rapporti in valuta estera.

L’attuale regime di valutazione delle poste in valuta estera comporta difficoltà in quanto mostra l’insorgenza di variazioni fiscali di tipo temporaneo. Da qui, l’auspicio di un superamento dell’attuale sistema di neutralità delle valute previsto proprio per evitare la tassazione anticipata di utili non ancora realizzati, che genera complicazioni nel calcolo dell’Ires e nella redazione del modello Unico.

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