L’Agenzia delle Entrate si esprime sull’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle attività spettacolistiche.
Rispondendo al quesito sollevato da un’associazione senza scopo di lucro che promuove, sviluppa e diffonde opere culturali e artistiche – nella risposta ad interpello n. 506 del 10 dicembre 2019 – l’Agenzia specifica quanto segue:
Nel motivare la risposta n. 506/2019, l’Agenzia ricorda che le attività di spettacolo e connesse non sono ricomprese tra quelle che il DM 10 maggio 2019 ha esonerato dal suddetto obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Tuttavia, le citate attività sono disciplinate, ai fini dell'Iva, dell'art. 74-quater del Dpr n. 633/72, che prevede disposizioni speciali in ordine al momento di effettuazione delle operazioni e alle modalità di certificazione dei corrispettivi.
In base al suddetto quadro normativo, le attività spettacolistiche e similari si devono comunque considerare esonerate dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, dato che è espressamente previsto che le prestazioni indicate nella tabella C del Decreto Iva sono certificate con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
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