L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni al quesito riguardante la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 quando i beni sono stati concessi con contratti di comodato d'uso.
L’istante fa presente che ha effettuato investimenti in nuovi strumenti di stampaggio, intercambiabili ed equipaggiati con una apposita sensoristica, che permette di effettuare un controllo di processo real time, e sistemi per l'interconnessione da remoto. Gli stessi possono rientrare tra i beni materiali per i quali è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 189, della legge di bilancio 2020.
Si precisa che una parte di questi beni è installata in comodato d'uso gratuito presso gli stabilimenti produttivi dei fornitori situati in Italia, al fine di massimizzare l'analisi del processo di stampaggio.
Il regime del credito d’imposta richiamato, si legge nella risposta n. 718 del 15 ottobre 2021, spetta per chi effettua investimenti in beni strumentali nuovi per strutture produttive situate in Italia, nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. Possono essere coperti anche investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021, se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Gli investimenti ammessi al credito in parola devono riguardare beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0".
Il bonus è pari:
Per quanto riguarda il quesito posto dall’istante, le Entrate ritengono che, a causa dell’analogia tra la disciplina dell’iper e del super ammortamento e il credito d’imposta in parola, si possa attingere a quanto specificato nella circolare n. 4/2017 in merito alla concessione in comodato d’uso a terzi dei beni agevolati, che consente l’applicazione dell’agevolazione della maggiorazione purché i beni strumentali rientrino nell’ambito dell’attività del soggetto.
La circolare in parola, spiega l’Agenzia, ha posto in luce come, nel caso di comodato, il bene anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell'attività e anche se non utilizzato in maniera diretta può considerarsi parte integrante del complesso di beni organizzati dall'imprenditore ai fini del raggiungimento delle finalità dell'impresa qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati. In pratica, costituisce il "mezzo" per il raggiungere il "fine” della società comodante, che è quello della produzione di ricavi.
Pertanto, si richiede che i beni:
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