L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 272/E del 28 settembre 2007, interviene su cessioni e prestazioni chiarendo che il rapporto tra prezzo del bene e dei servizi è solo un indice di cui tener conto ma che non ha valore risolutivo per stabilire la prevalenza tra i due rapporti. Invece, è la volontà delle parti che discrimina una prestazione di servizi da una cessione di beni. Le clausole contrattuali se bene interpretate sono utili a stabilire se nell’operazione prevale il “dare” o il “fare”, dunque: la cessione o la prestazione.
Nella risoluzione n. 273/E del 28 settembre 2007, l’Agenzia spiega che sono esenti dall’Iva per mancanza di territorialità le cessioni di oro, industriale o da investimento, verso clienti fuori dalla Comunità effettuate per mezzo di un conto deposito metalli presso una banca estera. Inoltre, sono considerate non territoriali, e quindi non soggette ad Iva, le prestazioni di gestione di tale conto da parte della banca estera (soggetto non stabilito in Italia).
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